Il figlio maggiorenne lascia il seminario: niente mantenimento

Corte di Cassazione – ordinanza n. 23132/2022, sez. Prima Civile

I genitori non hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne che, una volta raggiunta l’indipendenza economica, vuole tornare a casa. Nel caso specifico, il mantenimento non spetta nemmeno al figlio che lascia il seminario e vorrebbe contare su un assegno per frequentare l’università.

Con l’ordinanza n. 23132/2022, la Cassazione respinge il ricorso di un ventisettenne che aveva lasciato il seminario dopo aver realizzato che non voleva fare il sacerdote.

Il caso

Una volta lasciato il seminario, il figlio era tornato dai genitori perché voleva frequentare l’università e rifarsi una vita nel mondo laico. Il rifiuto dei due si basa sul fatto che il giovane, ormai, aveva raggiunto una sua indipendenza economica per poi rinunciarvi.

Su questo ultimo punto entra in gioco il principio ribadito dalla Cassazione: nel momento in cui un figlio esce di casa, non vi fa più ritorno e non chiede mai nulla ai genitori, scatta una presunzione di raggiunta indipendenza dalla quale non si può più tornare indietro; compito del figlio, semmai, è quello di trovare un’occupazione per scongiurare la perdita di indipendenza economica.

Bocciato, quindi, il ricorso presentato dal figlio contro la decisione presa dalla Corte d’Appello.