Furto nel parcheggio del condominio: di chi è la responsabilità?

Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 8274/2021

Di chi è la responsabilità patrimoniale di un furto effettuato da terzi all’interno del parcheggio condominiale?
È la domanda alla quale ha risposto la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 8274/2021.

Il caso

Lo scenario è un condominio composto da cinque edifici e protetto da muro di cinta, un solo varco di accesso, guardiola del portiere e cancello a chiusura elettromagnetica.

Succede che due condomini lamentano i furti dei rispettivi motoveicoli e il tentativo di furto dell’automobile, mezzi parcheggiati nell’area di parcheggio di proprietà condominiale. I due, quindi, citano in giudizio il condominio, chiedendo così il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e la messa in sicurezza dell’area tramite la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici possibili. In base all’art. 1766 del Codice civile, infatti, si è ritenuto di considerare responsabile il custode (quindi il condominio in persona dell’amministratore) considerando il contratto di parcheggio come concluso per fatti concludenti relativi all’utilizzo dei posteggi condominiali.

Il giudizio

La Corte d’Appello, però, conferma il giudizio di primo grado. L’utilizzo dell’area di parcheggio, infatti, non comporta la conclusione di contratto per fatti concludenti, piuttosto riguarda l’art. 1102 del Codice civile e l’esercizio del diritto di uso dei beni comuni.

L’installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza, inoltre, deve essere stabilita dall’assemblea condominiale. In questo senso, spetta ai condòmini richiedere un’assemblea per discutere il da farsi e impugnare una eventuale delibera negativa.