Critica il bar che lo ha servito male su Facebook. È diffamazione?

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che non assume rilievo penale laddove, nonostante lo stesso si sostanzi in una feroce critica, venga utilizzata una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, per cui va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

(Trib. di Pistoia, 16 dicembre 2015, n. 5665)