Corte Costituzionale: anche se in province autonome, enti pubblici tassati dallo Stato

Ancora una volta, la Corte Costituzionale si è ritrovata a decidere a proposito dei confini esistenti tra competenza statale e regionale (in particolare, quelle autonome) riguardo il coordinamento di finanza pubblica e locale.
La sentenza n. 124 (relatore Aldo Carosi) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge n. 20/2016 emanata dalla Provincia di Trento. Il punto di interesse è quello in cui si attribuisce alla Provincia Autonoma il potere di definire le sanzioni a carico degli enti locali operanti sul territorio provinciale.
Come ha precisato la Corte, la definizione delle sanzioni in esame è competenza dello Stato, così come il controllo di regolarità sui bilanci degli enti locali da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti. Tale competenza viene esercitata dallo Stato «ai fini dell’attuazione del rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale».
Inoltre, viene sottolineato, l’art. 79, comma 3, dello statuto della Regione Trentino Alto-Adige «riconosce le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la contestuale conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata che nel caso di specie si concretizzano nella predisposizione di un meccanismo di deterrenza unitario per le violazioni degli obblighi afferenti alla finanza stessa».
 

Fonte: Corte Costituzionale