Assegno di mantenimento versato dal datore di lavoro se l’ex coniuge è inadempiente

Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza n. 665/2017 del 28.06.2017, giudice Di Paolo

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – ASSEGNO DI SEPARAZIONE – PRONUNCIA NON DEFINITIVA SULLO STATUS – ACCOGLIMENTO
Quando viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contributo per il mantenimento familiare può essere versato direttamente dal datore di lavoro del coniuge, qualora egli persista nel suo inadempimento.

CASSAZIONE 23668/2006
SEPARAZIONE CONIUGALE – ASSEGNO DI SEPARAZIONE – VERSAMENTO DIRETTO – RIGETTO
La mancanza di puntualità e l’irregolarità nella esecuzione dei pagamenti, talché anche reiterati ritardi o inadempimenti parziali possono essere posti a base della richiesta di ordinare il versamento dell’assegno da parte del giudice al datore di lavoro.

ARTICOLO 156 COMMA 6 CODICE CIVILE: «In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.»



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

cosi composto:

dott.ssa Annamaria Casadonte – Presidente
dott.ssa Chiara Neri – Giudice on.
dott.ssa Simona Di Paolo – Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5114/2016, vertente TRA

Z. B., nata a Reggio Emilia il, difesa dall’avv. to M. M., con domicilio eletto in Reggio Emilia, Via D. n. 8, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

M. D., nato a Parma il X, difeso dall’avv. E. G., con domicilio eletto in Reggio Emilia, via Z. n. 31, presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Reggio Emilia

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 22.6.2017

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso depositato il 31.8.2016 Z. B. ha chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Reggio Emilia, il 3.9.2000 con M. D., dal quale ha avuto i figli, M., nata il e A., nato il, deducendo di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù della separazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 630/2015 in data 21.4.2015. Disposta la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, all’udienza del 24.1.2017, non essendo giunti i coniugi ad un accordo né a conciliazione, il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando i provvedimenti della separazione e disponendo il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del M. del contributo per il mantenimento, stante il persistente inadempimento dello stesso resistente.

Dinanzi al giudice istruttore, le parti, entrambe costituite per mezzo dei rispettivi legali, hanno ribadito la domanda divorzile, pur non avendo trovato un accordo per quanto concerne le questioni economiche rappresentando di voler addivenire, comunque, ad una pronuncia non definitiva sullo status, facendo proseguire il giudizio per quanto attiene gli aspetti economici.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all’art.190 c.p.c.. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta, infatti, dimostrato che dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione, i coniugi vivono ininterrottamente separati ed è definitivamente cessata tra loro la comunione materiale e spirituale in cui si concreta la convivenza coniugale, sicché il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti e della comune volontà dalle stesse manifestata, che dimostrano che la comunione tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all’annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell’art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.

La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: – dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da B. Z. e D. M. celebrato a Reggio Emilia in data 3.9.2000; – dispone l’annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Reggio Emilia (registro degli atti di matrimonio dell’anno 2000, parte II, serie A, num. 200); – rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza; – rinvia all’esito del giudizio la definizione delle spese di lite.

Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 27.6.2017

IL GIUDICE REL
Dott. ssa Simona Di Paolo.

IL PRESIDENTE
Dott. ssa Annamaria Casadonte