Violenza sessuale: presupposti per la riduzione della pena per i fatti di minore gravità

In caso di atti sessuali reiterati nel tempo nei confronti di una persona affetta da grave ritardo mentale, la circostanza attenuante prevista dall’art. 609-bis ultimo comma c.p. per i casi di minore gravità non può essere esclusa sulla base della costatazione dei danni che la condotta ha cagionato ai rapporti familiari della persona offesa. Ad avviso della Sent. n. 45268 del 2015 della Cassazione le relazioni interpersonali tra familiari costituiscono, invero, un aspetto irrilevante ed estraneo ai fini della concessione di questa diminuente speciale incentrata sulla tenuità della lesione arrecata al bene della libertà sessuale, rilevando a tale scopo unicamente il profilo personale della ridotta entità dei danni, anche psichici, subiti dalla persona offesa: se non sono vagliati questi aspetti, l’attenuante non può essere esclusa sulla base di altre valutazioni che non incidono sull’entità dell’offesa all’interesse protetto.

(Cass. Pen., Sez. III, 12 novembre 2015, n. 45268)