In caso di residenza abituale in Italia delle parti e della prole, la legge sostanziale applicabile in merito alla domanda di contributo al mantenimento della prole deve individuarsi nella legge italiana, legge indicata dall’art. 3 del Protocollo dell’Aja del 2007, in vigore dal 18.06.2011, cui rimanda l’art. 15 del Reg. CE n. 4/2009, quale legge “dello Stato di residenza abituale del creditore”.

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