Smarrimento del bagaglio: il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2 della predetta Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (qualora, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

(Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14667)