Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione IA civile, ha emesso la sentenza n. 1441/2024 il 19/06/2024 nella causa di divorzio tra S.XXXX E.XXXX e D.XXXX B.XXXXX, avente oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/02/2013.
Decisioni principali:
- Scioglimento del matrimonio: Dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra E.XXXX S.XXXX e B.XXXXX D.XXXX.
- Mantenimento della figlia:
- Il padre, E.XXXX S.XXXX, deve contribuire al mantenimento della figlia A.XXXXXX, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con un importo mensile di 300 euro (rivalutabile annualmente dal marzo 2025) e coprire il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
- Assegno di mantenimento per la moglie:
- L’assegno di mantenimento a favore della ex moglie, D.XXXX B.XXXXX, è revocato e non le è dovuto nulla a titolo di assegno divorzile.
- Spese legali: Il ricorrente (E.XXXX S.XXXX) è condannato a pagare le spese e i compensi del presente giudizio, con un rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Argomentazioni e considerazioni:
- La figlia A.XXXXXX, divenuta maggiorenne durante il processo, ha alternato periodi di convivenza con entrambi i genitori. Nonostante non abbia terminato gli studi superiori, ha svolto lavori a tempo determinato come cameriera.
- La madre non ha documentato adeguatamente le retribuzioni sue e della figlia, comportando una valutazione sfavorevole a suo carico.
- E.XXXX S.XXXX è un autotrasportatore con un reddito netto di circa 22.000 euro annui e paga 600 euro al mese per l’affitto della propria abitazione.
- D.XXXX B.XXXXX, svolgendo lavori a tempo determinato, ha richiesto un assegno di mantenimento di 200 euro mensili, sostenendo che le sue entrate siano insufficienti.
Disposizioni ulteriori:
- La figlia A.XXXXXX dovrà ricevere il mantenimento direttamente dal padre a partire da marzo 2024.
- I genitori devono condividere equamente le spese straordinarie per la figlia secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
La sentenza tiene conto delle condizioni economiche dei genitori e delle necessità della figlia, incentivando quest’ultima a completare il percorso di formazione professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, IA sezione civile, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sommacampagna tra S.XXXX E.XXXX e D.XXXX B.XXXXX in data 16/02/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sommacampagna al n. 3 parte I anno 2013.
- Ordina all’Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri.
- Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX contribuisca al mantenimento della figlia A.XXXXXX, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendole direttamente, entro il giorno 5 del mese, l’importo mensile di 300,00 euro (somma rivalutabile annualmente a decorrere da marzo 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona e alla spesa per la retta della scuola privata alla quale la ragazza è iscritta, come da doc. 37 di parte ricorrente.
- Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX corrisponda mensilmente alla sig. D.XXXX B.XXXXX, entro il giorno 5 di ciascun mese, l’assegno di 100,00 euro a titolo di assegno divorzile, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza da marzo 2025.
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 18/06/2024
La Presidente est. dott. A./G.
Link alla sentenza
https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/07/1441-Vr.pdf