Riforma processo penale 2017: Giulio Ubertis (Un. Cattolica), Un piatto con molti ingredienti

Lo scorso 14 giugno la Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul nuovo processo penale, approvando il testo finale con 267 voti a favore, 136 contrari e 24 astenuti.  Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, sostenitore della riforma del processo penale si è detto sin da subito pronto a porre la questione di fiducia, linea sostenuta poi dal Governo e ottenuta in Aula nello stesso giorno della votazione sul ddl.
Per capirne di più Giuridica.net ha interpellato alcuni esperti in materia. Il professor Giulio Ubertis, ordinario di Diritto processuale penale e di Epistemologia giudiziaria all’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, risponde alle nostre domande.
Giuridica.net (Gpn): Un solo articolo con 95 commi nella versione votata con la fiducia. Quali sono le novità del DDL che riforma il Processo Penale?
Prof. Giulio Ubertis (G.U): La materia processuale costituisce un sistema che, dovrebbe essere, ordinato in cui ciascun elemento, interagisce con gli altri. Difficile, salvi casi particolarmente evidenti, discriminare il più e il meno importante. Possono però segnalarsi le novità in tema di archiviazione, di giudizio abbreviato, di concordato in appello, di rescissione del giudicato, di dibattimento a distanza.
Gpn: Uno dei  temi più caldi riguarda i tempi della prescrizione dei processi, per cui l’Europa ci ha già bacchettato.  Il ministro ritiene che con l’approvazione del ddl l’Italia sarà finalmente promossa dall’Ue. Per quale motivo?
G.U: Perchéi precedenti rilievi dell’OCSE riguardavano i tempi della prescrizione per il reato di corruzione, che con la riforma Orlando vengono allungati. Tuttavia, piuttosto che allungare in vario modo i termini  di prescrizione (nel provvedimento sono contenute anche altre disposizioni sulla generalità dei reati), quasi a scontare in anticipo una durata dei processi contraria al precetto costituzionale e sovranazionale che ne prescrive la ragionevolezza,  si dovrebbe intervenire sull’eliminazione dei cosiddetti tempi morti: cioè sui periodi – mesi e spesso anni – che intercorrono nel passaggio del fascicolo da una fase all’altra (dalla chiusura delle indagini all’udienza preliminare all’apertura del dibattimento) o da un grado all’altro (dal primo grado all’appello al ricorso per cassazione) senza compiere alcuna attività. Non avendo più tempi morti, non si porrebbe quasi mai il problema della scadenza della prescrizione prima della conclusione “naturale” dello svolgimento processuale.
Gpn: Oltre alla richiesta di tempi più lunghi per la prescrizione il DDL prevede Tempi certi per le indagini. Cosa significa?
G.U: La riforma Orlando prevede che i pubblici ministeri debbano decidere entro termini prestabiliti (anche per una loro eventuale proroga) se chiedere l’archiviazione della notitia criminis o l’intervento del giudice, promuovendo l’azione penale. Se essi non vengono rispettati, il procedimento passerebbe automaticamente dalla competenza della procura della Repubblica presso il tribunale a quella della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello.
Gpn: Ci sono novità anche nel campo delle intercettazioni e tutela della Privacy. Può spiegarci meglio?
G.U: Le delega al Governo in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni intende garantire che i loro risultati utilizzabili per l’accertamento dei reati siano distinti da quelli a esso estranei, che non dovrebbero essere nemmeno conoscibili da chi non ne fosse venuto al corrente per dovere di ufficio, né divulgabili o pubblicabili, specialmente se relativi a soggetti diversi da coloro nei cui confronti si procede.
Gpn: Quale è la sua posizione circa la riforma del processo penale? Favorevole o Contrario?
G.U: Occorre partire dalla considerazione che si tratta di un provvedimento composto da un unico articolo contenente ben 95 commi relativi a una serie di interventi (per di più comprensivi di deleghe al Governo per disciplinare, tra l’altro, la procedibilità per determinati reati, le misure di sicurezza soprattutto per gli infermi di mente, il casellario giudiziale, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, le impugnazioni) che la stessa relazione di maggioranza definisce “variegata”. Seppure attinenti tutti al sistema penale nel suo complesso, non può ignorarsi che principi e discipline del diritto penale, della procedura penale e del diritto penitenziario sono tra loro molto diversi. Indipendentemente dalla condivisione o no di alcune scelte specifiche, si resta perplessi di fronte a un’approvazione avvenuta sotto la spada di Damocle del voto di fiducia, cioè senza consentire una effettiva dialettica parlamentare su problematiche così differenti. Un piatto con molti ingredienti cucinato da cuochi diversi per soddisfare palati con esigenze elettorali magari opposte genera inevitabili difficoltà di assimilazione nel corpo degli operatori della giustizia (magistrati e avvocati). Questi non sono stati posti in condizione di far adeguatamente valutare in sede parlamentare considerazioni tecniche derivanti dalla concreta esperienza giudiziaria.