Novità Codice degli Appalti: cambiano i requisiti

I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE NEL [ARTT.83 LETT. B) E C)] Le principali novità introdotte rispetto al vecchio codice riguardano:
Capacità economico-finanziaria
– la possibilità per le stazioni appaltanti, ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria (di cui alla lettera b) del comma 1), di richiedere agli operatori economici un fatturato minimo annuo (che, salvo eccezioni motivate, non può comunque superare il doppio del valore dell’appalto) compreso un determinato fatturato minimo inerente all’attività oggetto dell’appalto; specifiche informazioni sui conti annuali (rapporto tra attività e passività), nonché una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali (due nuovi requisiti di capacità economico finanziaria).
Capacità tecnico-professionale
– la possibilità per le stazioni appaltanti, in relazione alla verifica delle capacità tecniche e professionali (di cui alla lettera c) del comma 1), di richiedere all’impresa specifici standard di qualità, derivanti dal possesso di adeguate risorse umane e tecniche ed esperienza;
– la possibilità che il bando di gara (o l’invito a confermare l’interesse manifestato), in relazione ai requisiti di partecipazione, preveda livelli minimi di capacità dell’impresa, congiuntamente agli idonei mezzi di prova. Il comma 8 prevede altresì che le stazioni appaltanti effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.