Mancata assegnazione insegnante di sostegno: occorre provare il pregiudizio subìto

Il Collegio ha ritenuto che, in tema di istruzione a minorenne diversamente abile, il diritto particolare al proficuo apprendimento degli insegnamenti formativi e quindi all’assistenza scolastica, pur se costituzionalmente inquadrabile, non sia un diritto incondizionato e libero dagli oneri tipici dell’azione: così, il privato che ometta di provare di aver subìto l’effetto negativo diretto dell’inerzia pubblicistica della P.A. non ha titolo formale per ottenere il relativo risarcimento sostanziale in caso di servizio assistenziale erogato dalla stessa senza integrità e continuità. Lo stabilisce il Cons. di Stato, 8 luglio 2015, n. 3400.

(Cons. di Stato, Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3400)