Licenziamento per giusta causa, la violazione degli standards valutati è sindacabile in cassazione

La sentenza che si commenta ribadisce che il concetto di giusta causa di licenziamento, così come quello di giustificato motivo, costituisce una nozione ascrivibile alle cd. clausole generali dell’ordinamento le quali richiedono un’attività di interpretazione del parametro normativo mediante la valorizzazione di cd. standards valutativi, e cioè elementi esterni conformi ai valori dell’ordinamento e ricavabili dalla realtà sociale, i quali entrano a far parte della norma giuridica. Pertanto, la violazione da parte del Giudice di tali elementi, a tutti gli effetti parte del precetto normativo, comporta la ricorribilità della sentenza in cassazione per violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c.

(Cass. Civ., 5 agosto 2015, n. 16465)