Il danno da shock

Nella sentenza n. 401/2016 del Tribunale di Reggio Emilia la controversia verte sull’errata dichiarazione dei numeri del Superenalotto (ne abbiamo già parlato qui).
Credendo di aver vinto 36 milioni di euro, la parte attrice richiede il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lo shock subito dalla rettifica avvenuta 27 secondi dopo.
Com’è noto, la responsabilità extracontrattuale richiede:

Sicuramente non può configurarsi un danno patrimoniale, non essendoci nessuna diminuzione nel patrimonio della parte attrice; in particolare «nel caso di specie non è dato comprendere se lo shock sia stato determinato dalla notizia della vincita di ben 36 milioni di euro ovvero dalla successiva comunicazione – a distanza di soli 27” – dell’errore, con conseguente presa di coscienza, da parte dell’attrice, che nulla era cambiato nella propria situazione patrimoniale».
E il danno non patrimoniale?
Non solo è richiesto che il danno sia grave ma vi è anche la necessità che esso si radichi in modo duraturo nel soggetto, essendo generalmente previsto nel caso di lesioni gravissime o morte.
In relazione al caso di specie, la sentenza n. 28423/2008 della Cassazione «ritiene non suscettibile di risarcimento  la menomazione psichica che sia consistita in un mero turbamento soggettivo, di natura transeunte ovvero permanente (tristezza, paura, malinconia), qualificabile come conseguenza pregiudizievole costituente il comune esito di un fatto traumatico».
Preso atto che la parte attrice non ha offerto nessuna prova concreta, considerando il danno morale in re ipsa, è scontato che il giudice non possa che rigettare le pretese, condannandola a pagare le spese processuali.
Oltre al danno pure la beffa.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 401/2016