Danni da emotrasfusione, controversie risarcitorie: giurisdizione del g.o.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti alle procedure di transazioni relative a cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori. Queste controversie concernono, infatti, lesioni del diritto soggettivo alla salute, non suscettibile di affievolimento.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla spettanza della giurisdizione in una controversia dove i ricorrenti, tutti soggetti affetti da talassemia di tipo maior, hanno contratto il virus dell’epatite HCV a seguito della trasfusioni con sangue infetto distribuito dal SSN, si sono visti denegare la domanda di adesione alla procedura transattiva, per estinzione del diritto per prescrizione.

La sentenza in esame ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti alle procedure di transazioni relative a cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori.

Queste controversie concernendo lesioni del diritto soggettivo alla salute, non suscettibile di affievolimento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. di Stato, Sez. III, n. 2760 del 2014, n. 1501 del 2014 e n. 2506 del 2013).

In particolare, le questioni inerenti a tali giudizi sono, infatti, strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e sono immanenti, nelle relative pretese di fronte alla pubblica amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, l’eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte e in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell’Amministrazione.

La normativa che ha posto i criteri con i quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti affetti dalle patologie in questione (L. n. 141 del 2003, decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2003, decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 132 in data 28 aprile 2009 recante il regolamento di esecuzione dell’art. 33, comma 2, D.L. n. 159 del 2007 convertito nella L. n. 222 del 2007 e L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 362), non ha derogato alla normativa di carattere generale, né ha pregiudicato i diritti soggettivi in capo agli interessati; ciò, in quanto gli atti amministrativi adottati al fine di disciplinare e definire in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi, aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile.