Corte Costituzionale: illegittimo l’automatismo che assegna al figlio il cognome del padre

Corte Costituzionale – comunicato stampa del 27 aprile 2022

Nella giornata di ieri, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli.

Il giudizio è stato incontrovertibile: le norme sono illegittime in quanto contrastano con gli artt. 2, 3, e 117, comma I, della Costituzione; l’art. 117, nello specifico, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nello specifico

In particolare, la Corte si è concentrata sulle seguenti norme:

  1. quella che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre;
  2. quella che in mancanza di accordo tra i genitori impone il solo cognome del padre.

Tali norme, oltre a essere lesive per l’identità del figlio, non tengono in considerazione il fatto che entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome in quanto elemento fondamentale dell’identità personale.
L’automatismo, quindi, dovrà permettere al figlio di acquisire il cognome di entrambi i genitori nell’ordine deciso dai medesimi, sempre che questi non decidano di attribuirne soltanto uno (del padre o della madre che sia).
L’intervento del giudice, sempre in conformità con quanto disposto, sarà necessario solo nel caso in cui non esista un accordo tra i genitori.

Tutto ciò vale per i figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, compresi i figli adottivi.

Sarà compito del legislatore regolare tutti gli aspetti inerenti la decisione presa dalla Corte.

Fonte
Corte Costituzionale

Riferimenti

art. 262, I comma, Codice Civile

«Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.»

art. 2, Costituzione

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

art. 3, Costituzione

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

art. 117, comma I, Costituzione

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.»

art. 8, CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o  della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

art. 14, CEDU, Divieto di discriminazione

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»