CNF: Green pass al lavoro dal 15 ottobre, cosa prevede per gli avvocati

Pubblicata dall'ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense la scheda di lettura sul decreto legge 127/2021

Il provvedimento, in vigore dal 22 settembre 2021, introduce l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per  tutti lavoratori del settore pubblico, tutti i magistrati e tutti i lavoratori privati, inclusi gli avvocati. 

Al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell’ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In via generale, le norme introdotte sono finalizzate a sensibilizzare la popolazione, e ad esortarla a vaccinarsi al fine di ottenere la certificazione verde, per ridurre i rischi derivanti dal contagio da COVID-19, senza introdurre un obbligo di vaccinazione tout court. L’ampia formulazione delle disposizioni varate, tali da consentirne un’applicazione generale e indiscriminata, mira a esplicare effetti di carattere persuasivo, perché le disposizioni siano percepite come applicabili indistintamente a tutti i settori lavorativi. 

Nella scheda di lettura elaborata dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense sono evidenziate le disposizioni che riguardano l’attività professionale degli avvocati, in ambito lavorativo pubblico e privato.

Accesso alle sedi CNF

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’accesso del pubblico nelle sedi del CNF sarà consentito secondo le seguenti modalità:

L’obbligo del “Green Pass” non si applicherà ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute.

Fonte
Consiglio Nazionale Forense