Agente di commercio: trattamento di maggior favore

Con l’epigrafata sentenza viene affermato il principio, oggi pacifico in giurisprudenza, che la norma di legge (art. 1751 c.c.) prevale rispetto alla norma contrattuale, laddove la prima assicuri all’agente un trattamento di maggior favore. Interessante l’applicazione ai fini del calcolo dell’indennità meritocratica di quanto previsto nella relazione della Commissione della Comunità Europea richiamata nel ricorso introduttivo ai fini della quantificazione dell’indennità.

avv. Pierluigi Fadel

Vedi sentenza.

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/04/Sentenza-38-2023-Tribunale-di-Verona-1.pdf