Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 2569/2015 del 1.10.2015 (Dott. V. C. Aliprandi)

Promessa di pagamento – Ricognizione di debito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N° 9951 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2013 promossa
da:

P. G. (CF:), rappresentata e difesa dall’avv. F. Z. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona giusta delega stesa a margine della citazione;

ATTRICE

contro:

G.M. Immobiliare s.r.l. con sede in Lonato (CF:) in persona del legale rappresentante M. G.,

nonché contro:

M. G. (CF:), rappresentati e difesi dall’avv. A. L. del foro di Brescia e avv. E. C. del foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Verona in forza di deleghe stese a margine delle comparse di costituzione e di risposta;

CONVENUTI

OGGETTO: Pagamento somma.
All’udienza del 12.05.02012 la causa era spedita a sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l’attrice:
In via preliminare:
Qualora il Tribunale ne ravvisasse la necessità ritenendo che il “tempo” del pagamento assunto dal M. sia indeterminato, fissarsi in corso di causa un termine a carico dello stesso entro il quale al medesimo M. sia ordinato di effettuare a favore della attrice il pagamento del dovuto.
Nel merito:
Accertati i fatti di cui alla narrativa del presente atto, condannarsi i convenuti ciascuno per il titolo a lui proprio, ed in via solidale tra loro al pagamento in favore dell’attrice della capitale somma di € 479.000,00 oltre, per la società GM IMMOBILIARE S.r.l.. agli interessi moratori e compensativi dal giorno della compravendita al saldo e per M. G. gli interessi moratori compensativi dal giorno della diffida di pagamento al saldo.
Condannarsi i convenuti, in via tra di loro solidale, al pagamento in favore di parte attrice delle spese legali di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A.
In via subordinata istruttoria: – omissis –

Per parte convenuta:
In via principale: rigettare le domande formulate contro M. G. perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto Spese e onorari rifusi.
In via istruttoria: .. omissis –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.07.2013, P. G. conveniva in giudizio G.M. Immobiliare s.r.l. e M. G. per sentir accolte le conclusioni sopra riportate.

Esponeva l’attrice:

Alla luce di tali premesse, l’attrice asseriva che G. M. si era assunto l’impegno di pagare personalmente il saldo prezzo con la precisazione che il termine prestito andava inteso nel senso che l’assegno non sarebbe stato posto all’incasso, tesi peraltro già seguita dal giudice investito dalle richiesta di concessione del sequestro conservativo.

Si costituivano con due distinte comparse G.M. Immobiliare s.r.l. e M. G., i quali esponevano:

Assegnati i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., la lite era immediatamente posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione del termine di cui all’art. 190 c.p.c.
Per completezza si deve dare atto che nell’ambito del proc. iscritto al N. /2013 R.G. il g.d. concedeva sequestro conservativo sui beni di M. G. sino alla concorrenza di € 500.000 con decreto inaudita altera parte depositato il g. 11.04.2013, poi confermato a seguito di instaurazione del contraddittorio giusta ordinanza 1.07.2013 (doc. 17 di parte attrice) e ulteriormente confermato in sede di reclamo in data 10.3.2014 (doc. 20 di parte opponente).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea va accolta.

In fatto, per quanto interessa in questa sede a nulla rilevando la pregressa locazione, è documentato che con scrittura privata autenticata del 18.07.2008, P. G., P. L., P. I. e C. S. alienavano ad Avicunicola M.P. di M. G. & C. s.n.c. con sede in Lonato in persona dei soci amministratori M. G. e P. L. un compendio immobiliare sito in Sirmione identificato al foglio 17 mapp. 86, 181 e 87 e in Peschiera del Garda al foglio 1 mapp. 168 e mapp. 2 al prezzo complessivo di € 2.419.000; la quota di spettanza dell’odierna attrice era di € 779.000 e nell’atto si dava atto che il prezzo era stato corrisposto a mezzo due assegni bancari non trasferibili tratti c/c in essere con B.C.C. del Garda.

È altrettanto pacifico tra le parti che solo l’assegno di € 300.000 veniva incassato dall’attrice, mentre in relazione alla differenza interveniva una scrittura privata coeva all’atto di vendita del seguente tenore:

“Il sottoscritto M. G. nato a Desenzano del Garda (BS) il 3 giugno 1951 con domicilio in Desenzano del Garda (BS), Codice Fiscale

DICHIARA

Di essere debitore nei confronti della signora P. G., nata a Peschiera del Garda (VR), con domicilio in X. codice fiscale X, per l’importo complessivo di Euro 479.000,00 .. per effetto di un prestito in denaro infruttifero da quest’ultima erogato in data odierna.
Dichiara altresì che provvederà al pagamento di quanto sopra, senza addebito di interessi entro la data in cui il Comune di Peschiera rilascerà concessione edilizia a costruire sul terreno di Peschiera oggetto di compravendita tra le parti in data odierna. Il sottoscritto rilascia spontaneamente la presente dichiarazione rinunciando sin da ora a proporre eccezioni o anche opposizioni atte a contestare il credito vantato dalla signora P. G., che degli eventuali cessionari.
Letto confermato e sottoscritto in duplice originale.
Desenzano d/G, li 18 luglio 2008

Altrettanto certo che Avicunicola M.P. di M. G. & C. s.n.c. stipulava un mutuo ipotecario fondiario a S.A.L. (doc. 6 di parte attrice) e che in seguito diveniva società a responsabilità limitata, ossia G.M. Immobiliare s.r.l., con ampliamento del proprio oggetto sociale.

Data in tal modo sommaria contezza degli elementi di fatto, in diritto va osservato che parte convenuta non disconosceva il contenuto della predetta dichiarazione e/o la sottoscrizione, ma asseriva che da un lato il M. era privo di legittimazione passiva in quanto non era parte contraente e non aveva ricevuto alcun prestito infruttifero e la società sosteneva che non si era ancora verificata la condizione per il saldo del prezzo, ossia il rilascio della concessione edilizia per costruire ad opera del Comune di Peschiera del Garda.

A parere di questo giudice, in continuità con quanto affermato dai giudici investiti dalla cautela i cui provvedimenti possono intendersi richiamati per relationem, le predette difese non sono affatto convincenti e collidono con un’interpretazione di buona fede del contenuto della scrittura.

Invero, a sommesso parere dell’odierno decidente, alla dichiarazione di cui sopra può essere dato il valore di un contratto di espromissione non privativa come scritto dal collegio.

In realtà la dichiarazione in esame non ha propriamente il valore di una controdichiarazione in quanto la controdichiarazione deve essere redatta dalle stesse parti del negozio simulato, mentre nel caso concreto non consta che il M. abbia speso il nominativo della società di cui era socio illimitatamente responsabile.

Nel caso concreto, a ben vedere neppure serve una controdichiarazione in quanto i soggetti convenuti, nei loro scritti, hanno ammesso che solo € 300.000 erano stati pagati e non già il saldo del prezzo di € 479.000 di talché a fronte di un’ammissione di valenza confessoria non vi è la necessità di una prova scritta. Per come si può desumere dalla cifra riportata, è pacifico che le parti, nella menzionata scrittura coeva alla vendita, abbiano voluto fare riferimento al saldo prezzo che G. P. si era impegnata a non richiedere sino al momento in cui il Comune di Peschiera non avesse rilasciato la concessione edilizia, ora permesso di costruire.

Nell’assunzione di impegno di cui alla scrittura, come già adombrato dal collegio, si può rinvenire una espromissione (non privativa), ossia un contratto tra il creditore e il terzo che assume spontaneamente il debito altrui nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni tra obbligato e espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall’assunzione del debito altrui tramite attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e obbligato anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo essendo necessario invece che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato (cfr. Cass. 7.12.2012 n. 22166).

Orbene, nel caso concreto il M. si è assunto in proprio l’impegno di pagare il saldo prezzo come si può arguire dal fatto che nella scrittura in esame non vi sia alcuna spendita del nome della società, ma peraltro si tratta di impegno superfluo in quanto il medesimo (e la di lui moglie P. L. comproprietaria) erano già obbligati ex lege posto che all’epoca la società acquirente era in nome collettivo e non consta che nel passaggio a società a responsabilità limitata siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 2500 quinquies c.c. atteso che, come già previsto nel vecchio art. 2499 c.c., i soci responsabili illimitatamente continuano a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500 comma 3 c.c. salvo che vi sia il consenso dei creditori sociali.

Se si pone poi attenzione al fatto che la s.n.c. Avicunicola M.P. di M. G. era una società di famiglia, non può affatto sorprendere che il M. in proprio si sia impegnato a pagare il saldo del prezzo in aggiunta all’obbligato principale, idest la società.

Quanto poi alla circostanza che non si sarebbe ancora verificata la condizione, parte attrice ha adeguatamente documentato che il Comune di Peschiera del Garda, a seguito di parere negativo della Soprintendenza, non avrebbe mai potuto rilasciare alcun permesso di costruire (cfr. doc. 10 di parte attrice) e peraltro il lungo lasso temporale trascorso lascia intendere che la società acquirente non possa realizzare alcun intervento edilizio. Peraltro, la stessa G.M. Immobiliare s.r.l. confessoriamente nel suo atto difensivo asseriva di non aver voluto impugnare gli atti di diniego resi dalla p.a. e che per poter pagare il saldo prezzo aveva cercato a sua volta di vendere il compendio immobiliare.

A parere di questo giudice non si tratta di una vera e propria condizione sospensiva: è da dubitare che la parte venditrice abbia voluto subordinare l’incasso di una quota così rilevante di prezzo ad un evento futuro ed incerto, peraltro in parte dipendente dalla mera volontà della controparte; trattasi di converso di una dilazione che la parte venditrice aveva accordato alla parte acquirente onde consentire alla stessa di ottenere nuova finanza mediante un progetto di edificazione (come peraltro ottenuto a mezzo di mutuo fondiario da erogare a SAL), dilazione che ormai è divenuta priva di significato sia per l’irragionevole lasso temporale trascorso sia per il fatto che il Comune di Peschiera ha già deliberato di non rilasciare alcun permesso di costruire.

In definitiva la domanda va accolta e le parti convenute vanno condannate in via solidale a versare all’attrice la somma di € 479.000 oltre interessi legali dalla messa in mora risalente al 27.06.2012 (doc. 11 di parte attrice) sino al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo sia per la fase cautelare che per il presente giudizio, seguono la soccombenza; il giudice del reclamo ha già provveduto in via autonoma a regolare le spese di lite della fase.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti, sulle domande proposte da P. G., con atto di citazione ritualmente notificata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Così deciso in Verona, lì 30.09.2015

IL GIUDICE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi