TRIBUNALE DI VERONA
Terza Sezione
Il Tribunale, all’esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
E. B. C.F. rappresentato e difeso dall’Avv.to D. N. R. C.F.,
attore
contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA C.F. Difeso e rappresentato dall’Avv. C.F. V. F. VERONA;
convenuto
iscritta al ?? /2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata, del resto, già codificata grazie all’ora abrogato art.16 del d.lgs 5/03, recettivo dei precedenti orientamenti giurisprudenziali;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (1) ;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato, quindi, il contenuto della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla banca oggi opposta;
richamate parimenti le confutazioni difensive di cui alla comparsa di risposta della banca medesima;
richiamata, da ultimo, l’ordinanza riservata del 15.10.2014;
osservato che la ctu contabile disposta in esecuzione dell’ordinanza predetta non ha potuto accertare l’ entità delle poste illecite annotate in conto corrente dalla banca in ragione delle gravi carenze documentali evidenziate dal CTU Dott. Anti;
osservato che il relativo onere di allegazione gravava ex art. 2697, coma primo, c. civ. sulla banca opposta, agendo qui essa per il recupero del proprio credito;
dato atto, così, delle preclusioni probatorie in cui essa è incorsa per fatto proprio;
che, dunque, come preannunciato con l’ordinanza riservata di cui sopra, deve ravvisarsi l’ ipotesi del c.d. saldo zero, nel senso ivi precisato, per l’effetto dell’inevitabile rigetto della domanda monitoria;
che, infine, le spese seguono inevitabilmente la soccombenza della banca e si liquidano in € 13.000,00, per compensi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisoria, oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, revoca il decreto opposto;
respinge la domanda della banca e, per l’ effetto, la condanna alla rifusione delle spese di lite come sopra liquidate.
Così deciso, in Verona, il 24/07/2015
Il Giudice est.
Dott. Andrea Mirenda