Tribunale di Verona, Sez. Civile – Sentenza n. 529/2016 del 04.03.2016 (dott. E. D'Amico)

DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile e penale di Verona
Sezione 1A civile

OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1A civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D’AMICO PRESIDENTE Est.
DOTT. Lara GHERMANDI GIUDICE
DOTT. Raffaella MARZOCCA GIUDICE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa ex art. 4 legge con ricorso depositato in data 12 giugno 2015

DA

F. B., nata a Verona il .

RICORRENTE

CONTRO

S. O., nato a Verona il

RESISTENTE

con successiva adesione del secondo, rappresentati e difesi il ricorrente XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, come da mandato in atti e resistente dagli avvocati A. P. e B. M., come da mandato in atti, e c/o i cui studi eleggono domicilio; con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
B. F., nata a Verona O. S., nato a Verona il celebrato il e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al A , ordinando all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Verona di annotare l’emananda sentenza passata in giudicato a margine dell’atto di matrimonio;
2) la figlia minore M. rimarrà affidata a entrambi i genitori i quali ne cureranno di concerto l’educazione, l’istruzione e le scelte che riguardano la crescita, comprese quelle mediche e vivrà, come finora, con la madre, in Verona;
3) porsi a carico del S. O. rassegno mensile, a titolo di contributo di mantenimento della minore M. pari a € 400,00, rivalutabili secondo aggiornamento istat. XX XXXX XXXXXXXX verserà in luglio e dicembre euro 200,00 a titolo di bonus fino al compimento della maggiore età di M. Somme non rivalutabili.
4) Le spese extra per la figlia saranno suddivise al 50% e rimborsate al genitore che le ha anticipate e documentate entro 10 giorni dall’Invio della richiesta, come da protocollo di questo Tribunale.
A) Spese mediche
che non richiedono un preventivo accordo 1 2 ,
1 visite mediche, specialistiche, del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari in libera professione e interventi chirurgici – che richiedono preventivo accordo;
in ogni caso, se si trattasse di trattamenti urgenti, il genitore che ne farà ricorso dovrà darne tempestiva comunicazione all’altro.
B) Spese scolastiche che non richiedono un preventivo accordo 3,
3 tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado, richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
che richiedono uno specifico e preventivo accordo 4;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private.
C) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo 5 Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto.
5 tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitter, viaggi e vacanze senza genitori,
5) Il padre vedrà la figlia M. con le seguenti modalità:
– un fine settimana, ogni quindici giorni, dal venerdì all’uscita da scuola al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
– un pomeriggio alla settimana dall’uscita da scuola ivi riportandola il giorno successivo. Eventuali variazioni sui giorni dovranno essere comunicate con 2 giorni di preavviso. In caso di necessità sopravvenuta, i genitori potranno cambiare di concerto fra loro il giorno della settimana;
– trascorrerà con M. 15 giorni durante le vacanze estive. I genitori troveranno un accordo entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori hanno prestato il consenso affinchè M. possa trascorrere le vacanze estive con i nonni sia materni che paterni.
– Sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, ad anni alterni,dal 24 al 31 dicembre o dal 31 alla Befana e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua.
XX XXXXXXXXXXXXXXXXX trascorrerà le vacanze estive con lXXXXX le prime tre settimane di agosto, dato che tale periodo coincide inesorabilmente con la chiusura da parte del proprio datore di lavoro.
6) I genitori si impegnano, in ogni caso, a tener conto anche dei desideri di lXXXXX.
7) I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione genitoriale individuando un professionista privato.
– Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l’impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.:accogliersi la domanda delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dal ricorrente, il medesimo chiedeva al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi comparivano davanti al Giudice delegato dal Collegio alla loro audizione, il resistente aderiva alla domanda di divorzio ed entrambi insistevano per l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Intervenuto in causa il P.M., il Tribunale si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell’affidamento della prole. La decisione appare corretta sulla base di quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un’intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all’interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell’affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all’ascolto della prole.

P.Q.M.

Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso, con l’intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all’Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all’art. 69 D P R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 01.02.16
Il giudice
Dott. Ernesto D’Amico

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