Tribunale di Verona, Sez. Civile – Sentenza n. 3448/2015 del 23.12.2015 (Dott. M. Martoro)

Usucapione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, all’esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

P. M., nata a Povegliano Veronese (Vr) ed ivi residente, con l’avv. S. P. del foro di Verona;

ATTRICE

contro:

P. L., nata a Povegliano V.se (Vr) ed ivi residente, con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;
P. M. C., nata a Povegliano V.se (Vr) ed ivi residente, con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;
P. A., nato a Povegliano V.se (Vr) e residente a Villafranca di Verona, con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;
P. A., nata a Povegliano V.se (Vr) e residente a Reggio Emilia, con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;
P. S., nato a Povegliano V.se (Vr) ed ivi residente in via dei Carpini con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;
P. M. L., nata a Povegliano V.se (Vr) ed ivi residente, con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;
P. P., nato a Villafranca di Verona (Vr) ed ivi residente, con l’avv. F. Z. di Villafranca di Verona;

CONVENUTI

osservato, in via preliminare, che non si procede all’esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione” delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell’atto di citazione, notificato ai convenuti ritualmente;
ritenuto che all’udienza del 23 dicembre 2015 i convenuti costituiti non si opponevano alla domanda attorea di usucapione del terreno sito a Povegliano Veronese (Vr) località “La Chitalò” censita al Catasto terreni del predetto comune Foglio 15 (ex sez. B) particella 73.
A norma dell’art. 1158 cod. civ. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato e non interrotto per 20 anni.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell’animus, tuttavia quest’ultimo elemento può essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà (Cfr: Cass Civ. n. 14092/10).
Deve inoltre dimostrare tutti i requisiti del possesso necessari per l’usucapione, tra cui la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, anche a norma dell’art. 1146 cod. civ..
Ciò è giustificato dalla regola generale sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod.civ. secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costituivi dello stesso.
Alla luce di quanto su esposto, la domanda va accolta, considerato che l’attrice con la documentazione prodotta ha dimostrato il fondamento della propria richiesta;
per quel che attiene le spese di lite, tenuto conto dell’oggetto del processo (usucapione) ed al comportamento processuale dei convenuti, si ritiene equo compensare interamente le spese di lite;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara l’intervenuta usucapione ai sensi degli artt. 1146 e 1158 del cod. civ. in capo alla sig.ra P. M. del terreno censito al catasto terreni del comune di Povegliano Veronese (Vr) Foglio 15 (ex sez. B) particella 73; ordina al Direttore dell’Agenzia del Territorio, con esonero di ogni responsabilità, la trascrizione della presenta sentenza.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2015
Il Giudice
Martoro Maurizio