Tribunale di Treviso, Sez. I Civile – Sentenza n. 1354/2016 del 19.05.2016 (Dott. M. T. Cusumano)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
IA SEZIONE CIVILE

Composto dai seguenti magistrati:
dott. Maria Teresa Cusumano Presidente rel.
dott Clarice Di Tullio  Giudice
dott. Paolo Nasini Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

M. L. con l’Avv. S.A.;

RICORRENTE

CONTRO

V. C. I. M. con l’Avv. P. B.;

RESISTENTE

E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Causa rimessa al collegio per la decisione all’udienza del 19.1.’ 16 con le seguenti conclusioni precisate nell’interesse delle parti:
Conclusioni del ricorrente: all’udienza di precisazione delle conclusioni:
“Ferme le domande, le eccezioni di rito e di merito e le opposizioni svolte nelle scritture in atti e a verbale, contestate tutte le difese avversarie, il patrocinio del ricorrente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni o deduzioni di controparte e di opporsi alla produzione di nuovi documenti, così precisa le proprie conclusioni.
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, compresa la domanda di addebito, per tutti i motivi esposti:
Nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi V. C. I. M., nata a Jesus Maria (Perù) il e M. L., nato a Bolzano il autorizzando gli stessi a vivere separati, con l’obbligo del reciproco rispetto, con libertà per ciascuno dei coniugi di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno e alle seguenti condizioni:
1) affidare la figlia A. L. congiuntamente a entrambi i genitori. La figlia risiederà presso la madre con facoltà per il padre:
a) di vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desideri, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze della minore;
b) di avere con sé la bambina almeno un fine settimana ogni quindici giorni, dal pomeriggio del venerdì alle ore 22,00 della domenica ovvero con la collocazione oraria ritenuta più congrua anche all’esito dell ‘espletata c. t. u. ;
c) di avere con sé la bambina per almeno la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternativamente alla signora V. C. I. M.;
d) di trascorrere le vacanze estive con la figlia, avendola con sé per almeno un mese, anche non consecutivo, e comunque per il periodo da concordarsi di anno in anno con la moglie;
2) assegnarsi la casa familiare, ubicata in Vittorio Veneto, , in uso esclusivo alla moglie in quanto convivente con la figlia minore A. L. affinché e per il tempo in cui vi abiti con detta e comunque ai sensi e per gli effetti di cui all ‘art. 6, co. 2, L. n. 392/1978 con conseguente subentro nel contratto e assunzione a carico della resistente del pagamento del canone di locazione;
3) stabilire a carico del marito un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura complessiva di €350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili;
porsi inoltre a carico del padre ogni altra spesa di natura straordinaria per la figlia, quali tasse e rette scolastiche, spese di istruzione e mediche extra-mutualistiche e ciò nella misura del 50%; rigettarsi la richiesta avversaria di contributo del ricorrente al mantenimento della moglie e dichiararsi che nulla deve il signor M. L. a titolo di contributo nel mantenimento della signora V. C. I. M.;
4) ordinare il divieto di espatrio senza il consenso espresso di entrambi i genitori di M. A. L. (indicata nei documenti e nei registri di stato civile peruviani come M. V. A. L.) nata a Lima (Perù) il …
In via istruttoria: ferma la produzione documentale, si insiste, senza accettare l’inversione dell ‘onere della prova, perché, riformate le ordinanze che non hanno accolto le richieste di prova del deducente, siano ammesse le istanze istruttorie articolate dal ricorrente nella memoria integrativa autorizzata dimessa in data 20.5.2011 e nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. dimessa in data 4.11.2011 e ci si oppone all’accoglimento dei mezzi istruttori avversari per i motivi dedotti in atti e a verbale, in particolare nella memoria ex art. 183 co. VIn. 3 c.p.c. dimessa dal ricorrente in data 23.11.2011, reiterando, nella denegata ipotesi di ammissione di alcuno dei capitoli di prova avversari, la richiesta di abilitazione alla prova contraria con i testi indicati dal ricorrente nella memoria ex art. 183 co. VIn. 2 c.p.c..
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse, oltre alle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Conclusioni della resistente:
Nel merito: 1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi V. I. M., nata a Jesus Maria (PERÙ’) il e residente in Vittorio Veneto (TV), – C.F.: – e M. L., nato a Bolzano il e residente a Roncade (TV), – C.F.: – autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l’obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno.
2) Addebitarsi la separazione al marito a fronte dei gravi comportamenti dallo stesso posti in essere in costanza di matrimonio, del tutto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
3) Disporsi l’affidamento condiviso della figlia A. L. ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza materna, ivi fissandosi la residenza e il domicilio della minore. Autorizzarsi in ogni caso la madre ad adottare in via esclusiva le decisioni concernenti l’ordinaria amministrazione.
4) Quanto all ‘esercizio del diritto di visita, la resistente fa proprie le indicazioni date in se de di CTU, di “Aggiornamento ” alla CTU e di “Risposta alle note di parte ”:
“- A. trascorrerà a casa del padre un fine settimana ogni due dal sabato al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nei suoi fine settimana il padre si occuperà delle lezioni scolastiche assegnate e degli impegni di A. (eventuale catechismo, eventuali feste di amici, eco…). Nei suoi fine settimana quindi il padre si occuperà in toto della vita della figlia. Nel caso in cui non possa tenere con sé la figlia in un proprio fine settimana (ossia se gli impegni lavorativi esauriscono il tempo in cui dovrebbe stare con la figlia) sarà cura del padre avvisare per tempo (appena possibile e comunque non oltre le 48 ore) e indicare un recupero e una alternativa. ”
“- Compatibilmente con gli impegni della figlia (scolastici e sportivi) il padre avrà la possibilità di avere per sé un pomeriggio alla settimana (avvisando con almeno 48 ore di anticipo. Comunicando anche alla madre la sua impossibilità nel caso non riesca a trovare lo spazio infrasettimanale;”
“- Il padre avrà per sé il pomeriggio del lunedì e fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola quando non ha avuto con sé A. durante il fine settimana. Dovrà comunicare entro la domenica mattina la sua presenza o assenza in tali giorni. ”
“- La figlia trascorrerà la notte presso il genitore da cui ha trascorso il pomeriggio. ”
“- Le comunicazioni telefoniche con la figlia dovranno essere mantenute dal padre almeno a giorni alterni (non importa quanto lunga è una telefonata ma farsi sentire dà l’idea di essere comunque pensata e quindi presenza costante nella mente del padre); ” il padre invierà un SMS alla madre per avvertire che chiamerà A. e sarà la bambina a rispondere direttamente alla chiamata;
“- NATALE: un anno il padre avrà con sé la figlia dal pomeriggio/sera (prelievo entro le h. 19.30) del primo giorno di vacanza al 30.12 alle 19.30 e la madre da quella data alla ripresa della scuola, l’anno successivo dal pomeriggio del 30.12 (entro 19.30) alle 19,30 del 06.01 Nel caso in cui i genitori non si rechino in vacanza il genitore che non ha con sé la figlia durante il Natale avrà la possibilità di stare con lei la sera del 24 per lo scambio di regali (o comunque per uno spazio di almeno tre ore concordando tra genitori);”
“- PASQUA: tre giorni ciascuno essendo le vacanze di sei giorni normalmente; chi non avrà trascorso con la bambina il 25 dicembre sarà con la bambina il giorno di Pasqua e Pasquetta. ”
“- VACANZE ESTIVE: le vacanze saranno per il 2015 saranno di 15 giorni a testa non consecutivi (una settimana + una settimana), mentre dall’estate 2016 di due settimane a testa anche consecutive. Per ferie si intende periodi in cui la bambina sta con un genitore non necessariamente in luoghi di villeggiatura.
Il Padre potrà scegliere due settimane nel mese di agosto, con comunicazione entro il mese di luglio da parte del padre se la madre non lavora. Con comunicazione un anno a testa sempre ed entro fine scuola qualora la madre avesse una attività lavorativa. Il genitore che si reca in villeggiatura con la figlia dovrà dare comunicazione all ‘altro del luogo in cui intende recarsi prima della partenza. ”
“- Qualora ad un fine settimana dovesse collegarsi una festività e un relativo ponte la bambina sarà con il genitore che ha trascorso con lei il fine settimana. ”
“- La bambina passerà con il genitore il pomeriggio del compleanno di questo indipendentemente dal turno di responsabilità. ”
“- La bambina passerà il pomeriggio e la serata del suo compleanno un anno con il padre ed uno con la madre indipendentemente dal turno di responsabilità. ”
“- Entrambi dovranno essere a conoscenza del nominativo del pediatra e delle visite programmate o meno. Il genitore che ha con sé la figlia si farà carico di comunicare tempestivamente all’altro il ricorso al medico e la data e l’orario della eventuale visita prevista, che entrambe possano essere presenti. Nel caso in cui uno dei due non possa partecipare, il genitore presente si farà carico di comunicare all’altro (chiedendo breve relazione al pediatra) l’esito della visita ed eventuale prescrizione farmacologica.
Le visite specialistiche le prescrive il pediatra e tutti e due devono essere a conoscenza e poter partecipare. Principio generale è che ogni informazione relativa alla figlia debba sempre essere messa a disposizione dell’altro genitore. Le comunicazioni vanno intese via mail tranne quelle di servizio che avverranno per telefono.
Rispetto alla scuola chiedere la doppia comunicazione. ”
– stabilirsi che i genitori si avvarranno di un “sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare di zona ” con frequenza periodica, come suggerito dalla CTU;
“- stabilirsi che quando madre e figlia si recano presso la famiglia di origine materna in Perù, la madre avrà cura di prenotare il viaggio dopo la fine della scuola e di fare ritorno entro fine luglio. Il padre avrà con sé la figlia nel mese di agosto. Vanno mantenuti, quando la figlia non è con il padre in luoghi di villeggiatura, contatti regolari con la madre”, come indicato in CTU.
5) Stabilirsi che il padre avrà cura di individuare degli spazi settimanali da trascorrere in via esclusiva con la figlia, per consolidare ed approfondire la relazione con la stessa.
6) Porsi a carico del padre, quale concorso nel mantenimento della figlia minore sino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente, l’assegno mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) o comunque quello diverso che risulterà di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità, al domicilio della moglie e da assoggettarsi automaticamente a perequazione all’inizio di ogni anno, in applicazione degli indici Istat e per la prima volta nel mese di maggio 2011.
7) Porsi altresì a carico del padre, in via esclusiva, il pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili (visite, ticket, medicinali, ecc.), odontoiatriche, scolastiche (tasse d’iscrizione, retta scolastica, libri, buoni pasto, trasporto, gite scolastiche, cancelleria, viaggi studio, ripetizioni, ecc.), sportive (ricreative, corsi extra scolastici e di svago e comunque straordinarie che verranno sostenute per la figlia sino a quando la moglie non avrà reperito una stabile occupazione.
8) Porsi a carico del marito, quale contributo nel mantenimento della moglie, la somma mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) o comunque quella diversa che risulterà di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità, al domicilio della moglie e da assoggettarsi automaticamente a perequazione all ‘inizio di ogni anno, in applicazione degli indici Istat e per la prima volta nel mese di maggio 2011.
9) Assegnarsi la casa coniugale detenuta in locazione dal marito, con quanto la arreda, alla moglie che continuerà ad abitarvi con la figlia minore.
10) In ipotesi di conferma del provvedimento presidenziale del 19.4.2011 che pone a carico del marito il pagamento del canone di locazione della casa familiare sino a quando la figlia non diverrà economicamente autosufficiente, ridursi proporzionalmente l’assegno di mantenimento richiesto a favore di madre e figlia in complessivi Euro 1.600,00.
11) Revocarsi l’ordine alla madre di non attuare l’espatrio della minore M. A. L., na ta a Lima (Perù) il senza l’espresso consenso del padre, stabilito nei provvedimenti presidenziali di data 19.4.2011, autorizzandosi la madre a recarsi in Perù con la figlia a trovare la famiglia materna, rispondendo un tanto all’interesse preminente della minore a mantenere rapporti anche con la famiglia della madre, come evidenziato anche in sede di CTU.
In subordine, ordinare altresì il divieto di espatrio della minore da parte del padre, senza il previo consenso espresso della madre.
Con vittoria di compensi professionali e di spese, ivi comprese le spese generali al 15% con ordine di pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D. Lgs. n. 115/02, trattandosi di patrocinio a spese dello Stato.
In istruttoria:
A) ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc non ammesse con i testi ivi indicati, nonché sui capitoli di prova in replica formulati in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 cpc non ammessi, con i testi indicati in tale ultima memoria e in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc.
Ribadisce l’opposizione all’ammissione delle prove per interrogatorio e testi ex adverso formulate in memoria integrativa autorizzata di data 17.5.11 per i motivi indicati in comparsa di costituzione avanti il G.I. di data 10.6.11 e all’ammissione delle prove per interrogatorio della resistente e per testi ex adverso capitolate in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di data 4.11.11 per i motivi specificati in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 cpc.
Per la denegata ipotesi di ammissione, chiede di essere abilitato a prova contraria con i testi indicati in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 e n. 3 cpc.
B) Chiede venga ordinata al ricorrente:
1) la produzione in giudizio della documentazione, contabile (scritture contabili, etc.) e bancaria (c/c, depositi, titoli, ecc.) tutta afferente alla P. C. snc di M. L. & C.
2) la produzione in giudizio della documentazione relativa all’eredità ricevuta in occasione della morte del padre (dichiarazione di successione, eventuale testamento, ecc.).
3) la produzione dei numeri della rivista “C. M.” nei quali V. C. I. risulta indicata quale collaboratrice.
C) Chiede che venga ordinato agli Istituti Bancari (Antonveneta spa – Filiale di Vittorio Veneto; Banca Popolare di Vicenza scparl – Filiale di Vittorio Veneto e Unicredit spa) di fornire informazioni in ordine ai rapporti intrattenuti da M. L. e dalla P. C. snc di M. L. & C.
D) Chiede che venga disposta CTU relativamente alla P. C. snc di M. L. & C.
E) Chiede che vengano disposti, se del caso, accertamenti, anche a mezzo della Polizia Tributaria, sulla situazione economica e sul tenore di vita del ricorrente e della P. C. snc di M. L. & C. della quale è socio.
F) Chiede che vengano disposti accertamenti, ove necessario anche a mezzo della Polizia Tributaria, in merito alla situazione reddituale ed economica della sig.ra M. M. nata a Cagliari il e residente in Roncade (TV), , compagna e convivente more uxorio del ricorrente M. L., nonché ordinato alla Unicredit spa – Filiale di San Vendemiano di fornire informazioni in merito ai rapporti intercorrenti quantomeno dall ‘anno 2007.
G) Senza accettare alcuna inversione dell ‘onere probatorio, chiede che venga ordinato, ex art. 201 cpc, a U. spa – Filiale di Vittorio Veneto, alla Provincia di Treviso – Centro per l’impiego di Vittorio Veneto, a A. – Filiale d^ Conegliano, a Gi G. – Filiale di Conegliano e all ‘Informagiovani di Vittorio Veneto e di Conegliano di fornire informazioni in merito alle domande di lavoro presentate da V. I. M. e all ‘esito delle stesse.
Dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento ad eventuali domande nuove ex adverso formulate, sia nel merito che in istruttoria e si oppone ad eventuali produzioni documentali in quanto tardive.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni ritenute più. adeguate”.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza parzialmente definitiva n. 2290/15 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi L. M. (), e V. C. I. M. (), i quali avevano contratto matrimonio a Conegliano in data 2.10.2004.
Oggi la causa toma all’attenzione del Tribunale sulle questioni controverse tra le parti, che ineriscono:
a) alle modalità di affido della figlia minore A.;
b) alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente nei confronti del ricorrente;
c) alla regolamentazione economica della separazione, con particolare riferimento alla pretesa di contributo al proprio mantenimento avanzata dalla resistente nei confronti del marito (dovendo ogni diversa domanda della ricorrente intendersi rinunciata alla luce del contenuto delle conclusioni precisate all’udienza del 28.2.’13).
L’ADDEBITO
All’esito dell’assunzione della prova per testimoni capitolata dalle parti non è emersa prova dell’addebitabilità, al M., della separazione.
L’unica teste indicata dall’attrice a sostegno delle proprie allegazioni (ossia del fatto che a circa un anno da l matrimonio la convivenza sarebbe divenuta difficile, se non impossibile, a causa dei comportamenti poco consoni del marito, che aveva cominciato ad adirarsi per un nonnulla e ad essere oltremodo reattivo, fino ad arrivare a pretendere che la moglie interrompesse la gravidanza, e che aveva intrecciato una relazione sentimentale con altra donna) non è stata in grado di confermare la ricostruzione dei fatti offerta dalla resistente, avendo solo riferito di proprie supposizioni o di circostanze apprese dalla resistente medesima.
A ben vedere, il quadro assertivo derivante dalle reciproche allegazioni delle parti (con quanto ne consegue alla stregua del principio di non contestazione) vede come mai contestata, dalla resistente, la circostanza storica della grave crisi che, alcuni mesi dopo il matrimonio, colpì la società di cui l’odierno ricorrente era amministratore e legale rappresentante, tanto da esporla ad un’istanza di fallimento alla quale seguì il tracollo economico.
Né è contestato quanto riferito dal ricorrente, ossia che egli “dovette dedicare enormi risorse fisiche e nervose oltre che lavorative per cercare di uscire dall ’emergenza”
Appare allora evidente – valorizzando sul punto anche le risultanze delle deposizioni dei testimoni citati dal ricorrente – come la relazione tra i coniugi (che si erano conosciuti nel 2003 e che erano rapidamente giunti al matrimonio a solo un anno di distanza, dopo aver coltivato la propria relazione solo via web e per telefono, per il fatto di risiedere uno in Perù e l’altro in Italia) – andò, di fatto, rapidamente deteriorandosi (di pari passo con il deterioramento della situazione lavorativa del ricorrente) per cause endogene, da ricercarsi nel mai avvenuto consolidamento di un legame stabile.
Deve, in sostanza, ritenersi che la crisi coniugale non abbia trovato causa in atteggiamenti del marito contrari al matrimonio, ma in un legale coniugale di per sé non solido e poco maturo, oltre che in un periodo di difficoltà economica e lavorativa per il M..
Conseguentemente, la domanda di addebito della convenuta non può essere accolta.
L’AFFIDO DELLA FIGLIA MINORENNE
Venendo alle modalità di affido di A., che oggi ha nove anni, possono e debbono essere recepite, sul punto, le conclusioni del CTU Dott.ssa B., alla quale è stato devoluto il compito di individuare il miglior regime di affido. Dalla lettura dell’elaborato peritale del CTU (al cui contenuto integrale si rinvia per relationem), invero, emerge contezza di un lavoro d’indagine approfondito, rigoroso e privo di vizi logici.
Il CTU ha evidenziato come nessuno dei genitori presenti aspetti psicopatologici tali da compromettere l’espletamento della genitorialità condivisa, ed ha accertato come A. sia cresciuta sviluppando con ciascun genitore un buon legame affettivo, per quanto ancora non possa dirsi sviluppata una piena autonomia del rapporto padre-figlia.
Va senz’altro disposto un affidamento congiunto, ad entrambi i genitori, della minore, secondo le seguenti regole:
– A. trascorrerà a casa del padre un fine settimana ogni due dal sabato al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nei suoi fine settimana il padre si occuperà delle lezioni scolastiche assegnate e degli impegni di A. (eventuale catechismo, eventuali feste di amici, ecc…). Nel suo fine settimana quindi il padre si occuparà in toto della vita della figlia. Nel caso in cui non possa tenere con se la figlia in un proprio fine settimana (ossia se gli impegni lavorativi esauriscono il tempo in cui dovrebbe stare con la figlia) sarà cura del padre avvisare per tempo (appena possibile e comunque non oltre le 48 ore) e indicare un recupero e una alternativa.
– Compatibilmente con gli impegni della figlia (scolastici e sportivi) il padre avrà la possibilità di avere per se un pomeriggio alla settimana, avvisando con almeno 48 ore di anticipo. Comunicando anche alla madre la sua impossibilità nel caso non riesca a trovare lo spazio infrasettimanale;
– Le comunicazioni telefoniche con la figlia dovranno essere mantenute dal padre almeno a giorni alterni (non importa quanto lunga è una telefonata ma farsi sentire dà l’idea alla figlia di essere comunque pensata e quindi presenza costante nella mente del padre);
– NATALE: un anno il padre avrà con se la figlia dal pomeriggio/sera (prelievo entro le h 19.30) del primo giorno di vacanza al 30.12 alle 19,30 e la madre da quella data alla ripresa della scuola, l’anno successivo dal pomeriggio del 30.12 (entro 19,30) alle 19,30 del 06.01. Nel caso in cui I genitori non si rechino in vacanza il genitore che non ha con sè la figlia durante il natale avrà la possibilità di stare con lei la sera del 24 per lo scambio di regali (o comunque per uno spazio di almeno tre ore concordando tra genitori);
– PASQUA: tre giorni ciascuno essendo le vacanze di sei giorni normalmente; chi non avrà trascorso con la bambina il 25 dicembre sarà con la bambina il giorno di pasqua e pasquetta.
– VACANZE ESTIVE: Le vacanze saranno per il 2015 di 15 giorni a testa non consecutivi (una settimana + una settimana), mentre dall’estate 2016 di due settimane a testa anche consecutive. Per fesrie si intende periodi in cui la bambina stà con un genitore non necessariamente in luoghi di villeggiatura. Il padre potrà scegliere due settimane nel mese di agosto, con comunicazione entro il mese di luglio da parte del padre se la madre non lavora. Con comunicazione un anno a testa sempre ed entro fine scuola qualora la madre avesse una attività lavorativa. Il genitore che si reca in villeggiatura con la figlia dovrà dare comunicazione all’altro del luogo in cui intende recarsi prima della partenza.
– Qualora ad un fine settimana dovesse collegarsi una festività e un relativo ponte la bambina sarà con il genitore che ha trascorso con lei il fine settimana.
– La bambina passerà con il genitore il pomeriggio del compleanno di questo indipendentemente dal turno di responsabilità.
– La bambina passarà il pomeriggio e la serata del suo compleanno un anno con il padre ed uno con la madre indipendentemente dal turno di responsabilità.
Il CTU ha sottolineato l’importanza che ogni informazione relativa alla figlia sia sempre messa a disposizione dell’altro genitore (via mail o, in caso di urgenza, per telefono). Ha in particolare specificato come entrambi i genitori debbano essere a conoscenza del nominativo del pediatra e delle visite programmate o meno (il genitore che di volta in volta abbia con sè la figlia si farà carico di comunicare tempestivamente all’altro il ricorso al medico e la data e l’orario dell’eventuale visita prevista, e nel caso in cui quest’ultimo non possa partecipare, il primo si farà carico di comunicargli l’esito della visita ed eventuale prescrizione farmacologica).
REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA DELLA SEPARAZIONE
Quanto al mantenimento di figlia e moglie separata, si ritiene che debba essere confermato, a carico del ricorrente, il complessivo impegno di spesa (ad oggi rivalutato “1”) di cui lo stesso fino ad oggi si è fatto carico
“1” L’assegno mensile di concorso al mantenimento ordinario della figlia, ad oggi rivalutato, è pari ad € 525,00=.
L’assegno di concorso al mantenimento della moglie dovuto dall’aprile 2014 può invece considerarsi invariato, perché l’indice Istat di aprile 2016 è inferiore a quello di aprile 2014 e pertanto la variazione dell’indice nel periodo è negativa (deflazione). per effetto dei provvedimenti presidenziali come parzialmente modificati dal combinato disposto dei provvedimenti del G.I. in data 14.2.’14/5 -7.4.’14 (le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate per relationem).
Tenuto conto del fatto che al rientro della resistente e della figlia dal Perù “2” il ricorrente, che nel frattempo aveva instaurato una nuova relazione affettiva, ha stipulato a proprio nome un contratto di locazione di un appartamento messo a loro disposizione, il canone di locazione come ad oggi rivalutato va per metà imputato (in aggiunta all’assegno per la stessa stabilito) al concorso ordinario per il mantenimento della figlia, e per metà imputato (in aggiunta all’assegno per essa stabilito) al concorso al mantenimento della moglie separata. Fermo il concorso dei genitori al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative) affrontate per la figlia su previo accordo (tranne che nei casi di urgenza).
Nell’aprile del 2006 la resistente, che si trovava in stato interessante, decise di tornare in Perù per affrontare la gravida nza vicina alla propria famiglia d’origine, e tornò in Italia solo nel febbraio 2009, allorché la bambina nata nell’agosto del 2006 aveva due anni e mezzo.
Con riferimento alla nascita, nel dicembre 2014, del terzogenito dell’odierno ricorrente, si richiama in toto quanto già illustrato dal GI con ordinanza in data 4.2. ’14, ossia che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, a seguito della separazione o del divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il solo cambiamento della condizione familiare del genitore tenuto all’assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano ex se una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità, e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (cfr., ex alteris, Cass. 15065/2000; App. Roma, 18.4.2007).
Se la prole ha diritto, per quanto possibile, al mantenimento di un tenore di vita analogo alla fase antecedente la separazione, ciò significa che la circostanza che il genitore divorziato abbia costituito un nuovo nucleo familiare ed avuto altri figli ha solo una limitata influenza sull’entità del contributo al mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione. Ciò perché, se è presumibile ritenere che la creazione di un nuovo nucleo familiare incida sulle condizioni personali e sui redditi del soggetto onerato, nondimeno la scelta di avere altri figli non può ritenersi completamente scissa da una responsabile valutazione dei mezzi economici per mantenere la nuova prole senza pregiudizio della prole precedentemente nata.
Tanto premesso, nel caso di specie vi sono più elementi di fatto idonei ad integrare quelle circostanze gravi, precise e concordanti che avallarono la valutazione a suo tempo attuata dal Presidente del Tribunale in ordine alle effettive disponibilità finanziarie del ricorrente.
Ed invero deve ritenersi che le disponibilità di danaro del ricorrente siano ben maggiori di quelle che possono evincersi dai redditi molto modesti dichiarati all’Agenzia delle Entrate. Se il ricorrente davvero non disponesse che di tali entrate, non avrebbe certamente potuto sostenere le spese derivanti dal canone di locazione dell’appartamento messo a disposizione della figlia e della moglie separata, dai rispettivi assegni di mantenimento, dalle esigenze di vita del nucleo familiare di nuova costituzione (peraltro di recente trasferitosi a vivere in un villino con area scoperta in centro a Roncade), con scelta di un asilo privato e non statale (per una spesa di € 430 mensili) per il figlio primogenito nato dalla relazione con la compagna Sig.ra M..
Quanto alla resistente, che sino al settembre 2004 aveva, in Perù, un buon impiego come addetta alla contabilità in un’azienda e frequentava l’Università, e che successivamente al matrimonio ebbe a collaborare per un anno e mezzo con il marito lavorando presso la Esas di M. L. & C., sono state prodotte agli atti numerose domande di lavoro presentate dal 2010 al 2014, dalla lettura delle quali si evince come la resistente abbia dato la disponibilità per qualunque tipo di lavoro, sia a tempo pieno che part-time, come baby-sitter, operaia comune, collaboratrice domestica, impiegata amministrativa o generica, addetta agli scaffali, impiegata addetta all’inserimento dati per inventari, cassiera, ecc., dimostrando la propria disponibilità ad ogni tipo di impiego e la perseveranza nella ricerca di un’occupazione. Allo stato, pertanto, senza una positiva prova dell’avvenuto ingiustificato rifiuto di qualche occupazione da parte del ricorrente, la sua condizione di perdurante inoccupazione non può ritenersi colpevole.
Venendo alla valutazione della richiesta della resistente di autorizzazione all’espatrio di A. per consentirle di coltivare i rapporti con la famiglia di origine della madre, si osserva quanto segue.
L’importanza per A. di coltivare i rapporti con la famiglia di origine della scrivente è stata sottolineata nella CTU, ove si legge, con riferimento ai familiari della madre: “meritano comunque di entrare a pieno titolo tra le persone che possono essere utili alla crescita e allo sviluppo della minore, fondamentalmente perché fanno parte della sua storia e del suo mondo. A. parla regolarmente con I suoi famigliari peruviani nello stesso modo (tramite telefono o video) in cui ha vissuto il padre per I primi due anni e mezzo di vita. Nei colloqui li nomina come persone che sente vicine e con cui percepisce una continuità di relazione ”. E ancora: “La mamma di A., I., così come ha mantenuto viva la presenza paterna nei primi due anni e mezzo di vita della figlia (periodo nel quale il padre non è stato fisicamente presente) nello stesso modo mantiene viva la presenza delle proprie radici famigliari nella figlia A., ed in questo caso favorita del fatto che la figlia è nata a Lima e che vi ha vissuto e ne ha assorbito la cultura e goduto delle relazioni per più di due anni ”… ”A. appartiene contemporaneamente a due culture che andrebbero valorizzate e tenute presenti entrambe ” (pag. 18).
Fino ad oggi il padre è rimasto chiuso rispetto alla possibilità di consentire alla minore l’espatrio, dichiarandosi “disponibile a parlarne in sede di divorzio ” (cfr. “Aggiornamento” alla CTU pag. 7), ed a detta della resistente la sua chiusura sarebbe immotivata.
A ben vedere, tenuto conto che la bambina è ancora abbastanza piccola, ritiene questo collegio che ad oggi non vi siano le condizioni per consentire, in via generale ed una volta per tutte, l’espatrio della minore in condizioni di sufficiente serenità per tutto il nucleo familiare (padre, madre e figlia minorenne): la relativa domanda potrà essere, all’occorrenza, riproposta dinnanzi al Giudice Tutelare, che effettuerà la propria valutazione alla luce delle circostanze medio tempore maturate.
L’esito del giudizio (soccombenza della resistente sulla domanda di addebito; soccombenza di entrambi i coniugi sul quantum dell’assegno di mantenimento per la figlia; soccombenza del ricorrente sull’an del concorso al mantenimento del coniuge) giustifica la compensazione per 54, tra le parti, delle spese di lite , che per la residua metà vengono poste a carico del ricorrente.
In ragione dell’ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono liquidate, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, in favore dello Stato ed il relativo imp orto deve ritenersi già dimidiato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. citato (v. Corte Cost. ord. n. 270/2012 che, in motivazione, sancisce: “la somma che, ai sensi dell’art. 133 dP.R n. 115/2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente”). Quanto alle spese di ctu, pare congruo e conforme a giustizia porle a carico di ciascun coniuge per il 50% (e dunque, per la V., a carico dei competenti Uffici Ministeriali).
Le stesse sono già state liquidate (tenendo già conto, in sede di liquidazione, della dimidiazione, fino alla metà, della quota che sarebbe andata a gravare sulla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) in complessivi € 400,00 oltre accessori (e poste a carico solidale delle parti, obbligate solidalmente verso il c.t.u. e in misura paritetica nei rapporti interni).
Rinvia a successivo decreto la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte resistente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stante la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi oltre a quelli documentati dal legale medesimo.
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, data per presupposta la sentenza n. 2290/2015 con la quale questo Tribunale, in via parzialmente definitiva, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi M. L. (), e V. C. I. M. ():
a) rigetta la domanda di addebito avanzata da V. C. I. M. nei confronti di M. L.;
b) affida A. in via condivisa ad entrambi i genitori, secondo il regime di affido delineato nella parte motiva, che deve qui intendersi integralmente richiamato per relationem;
c) pone a carico di M. L., a titolo di concorso nel mantenimento di A., la somma mensile di € 525,00=, annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT di aumento del costo della vita; il padre concorrerà inoltre al 50% nel pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative relative alla figlia, previamente concordate con la madre (tranne che nei casi di urgenza);
d) pone a carico di M. L., a titolo di concorso nel mantenimento della moglie separata, la somma mensile di € 300,00=, annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT di aumento del costo della vita;
e) dispone che M. L. concorra inoltre nel matenimento ordinario della resistente e della figlia A., continuando a corrispondere al concedente l’importo del canone di locazione dell’appartamento dal medesimo per le stesse locato;
f) compensa per 54 le spese di lite, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, e per essa ai competenti Uffici Ministeriali, della residua metà liquidata – limitatamente a tale residua frazione – in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori di legge;
g) pone le spese di CTU, separatamente già liquidate, per metà a carico del ricorrente, e per l’altra metà Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile competente le annotazioni di legge
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 17.5.16
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano

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