Tribunale di Savona, Sez. Civile – Sentenza n. 875/2016 del 06.07.2016 (Dott. L. Canaparo)

Addì 06/07/2016 ore 10,30 nanti il P.I. dott.ssa Canaparo sono presenti gli avv.ti F. D. , M. S. in sostituzione dell’avv. N., nonché la sig.ra M. A. personalmente.
Il P.I. a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. fa precisare le conclusioni.
Conclusioni parte attrice:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in accoglimento della domanda attorea:
• per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Savona in ordine al sinistro subito dalla sig.ra M. A. in data 14.12.2012, meglio descritto nell’ espositiva in fatto dell’ atto di citazione;
• conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Savona C.so Italia 19, a risarcire alla sig.ra M. A., come sopra rappresentata e domiciliata, tutti i danni subiti e subendi nella misura non inferiore ad euro 27.652,23 o in quella maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia dall’ Ill.mo Giudice, oltre rivalutazione ed interessi su tutte le somme liquidande;
• con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio oltre contributo forfetario 15% oltre cpa ed iva come per legge.”
Conclusioni parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere ogni e qualunque domanda proposta nei confronti del Comune di Savona. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio. Spese di CTU a carico di parte attrice”
Il P.I. invita le parti alla discussione orale della causa, quindi si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 11,05 il P.I. pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
 
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

nella causa civile XXX/2014 R.G.; promossa da:
A. M. CF/PIVA rappresentata e difesa dall’ avv. F. D. ed elettivamente domiciliata presso lo studio SAVONA , in forza di delega in atti

-PARTE ATTRICE-

contro:

COMUNE DI SAVONA CF/PIVA rappresentato e difeso dall’avv. N. A. elettivamente domiciliato presso lo studio avv.to M. S. SAVONA , per delega in atti

-PARTE OPPONENTE-

avente per oggetto: responsabilità ex art. 2015 c.c.
Udienza di discussione in data 06/07/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione debitamente notificato M. A. conveniva in giudizio il Comune di SAVONA, allo scopo di ottenere, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta in data 14.12.2012 alle ore 10,30 circa ed asseritamente imputabile alla presenza di “ una sottile lastra di ghiaccio formatasi sul marciapiede di via Verzellino all’ingresso della Galleria Scarzeria” quale conseguenza della forte nevicata nei giorni antecedenti il sinistro. In particolare l’attrice lamentava che l’amministrazione comunale non avesse provveduto a spargere il sale sul suddetto marciapiede; omissione che ha favorito la formazione del ghiaccio.
Il Comune di SAVONA si costituiva ritualmente in giudizio, contestando i fatti così come esposti nell’atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Le richieste di parte attrice non meritano accoglimento per i motivi di seguito elencati. Deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Comune convenuto. Ai sensi, infatti, dell’articolo 18 del regolamento di polizia municipale (prodotto in atti) “ i proprietari di case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro larghezza, di rompere e coprire con materie adatte antisdrucciolevoli i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi acqua che possa congelarvisi. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, ai quali è vietato inoltre di portare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi le immondizie provenienti dalla loro bottega”. L’evento, quindi, non è imputabile al comune di Savona (come dallo stesso eccepito sin dalla comparsa di costituzione risposta), non spettante allo stesso l’onere di tenere puliti dal ghiaccio i marciapiedi latistanti immobili di proprietà di privati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Savona;
2. condanna M. A. al pagamento a favore del Comune di Savona delle spese di lite che liquida in euro 3.735,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, oltre spese generali nella misura del 15%; pone a carico esclusivo di M. A. il compenso del CTU così come liquidato con decreto del 31.5.2016.
Savona, lì 6 luglio 2016
Il Giudice
dott. Lorena Canaparo

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