Tribunale di Savona, Sez. Civile – Sentenza n. 874/2016 del 06.07.2016 (Dott. D. Mele)

Lesione personale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA

Il giudice dott.ssa Daniela Mele ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. XXX del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010, trattenuta in decisione all’udienza del 4 marzo 2016, vertente

TRA

M. F. G., rappresentata e difesa dall’Avv. M. G. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Loano, , giusta procura in atti

PARTE ATTRICE

PROVINCIA DI SAVONA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. A. N. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. S. M., sito in Savona, , giusta delega in atti

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. R. P. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Savona, , giusta delega in atti;

INTERVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato M. F. G. citava in giudizio la Provincia di Savona chiedendo accertarsi la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. e conseguentemente condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice, in conseguenza della caduta occorsale in data 21 settembre 2006.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che, in data 21 settembre 2006, intorno alle ore 7.20, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo Vespa Piaggio, targato la Via Aurelia, giungendo all’incrocio regolato dalla rotatoria tra la Via Aurelia e Viale Riviera rovinava a terra a causa della presenza di una macchia d’olio presente sul manto stradale. A causa di tale caduta la G. riportava la frattura scomposta epicondilo/condilo omerale sinistro, nonché contusione toracica.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Provincia di Savona, rilevando che nessuna comunicazione relativa alla presenza di chiazze di olio era pervenuta presso i competenti uffici prima del sinistro in oggetto e che, una volta allertato, il personale addetto alla manutenzione provvedeva ad intervenire in meno di un’ora dalla segnalazione, come rilevato dalla relazione di servizio redatta dal Corpo di Polizia Municipale in data 21.09.2006 (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta). Contestava, inoltre, il quantum della pretesa e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate dall’attrice.
Con comparsa di costituzione ed intervento depositata in data 18 settembre 2014, si costituiva nel presente giudizio l’I.N.P.S., aderendo integralmente alle tesi della parte attrice e rilevando di aver erogato, in favore della G., la somma di Euro 1.324,71 a titolo di indennità economica di malattia per complessivi giorni 38 e chiedendo il rimborso di tale importo oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1916 c.c.. L’Istituto chiedeva, accertata la responsabilità della Provincia di Savona nel sinistro in oggetto, la sua condanna al pagamento, in favore dell’INPS della somma di Euro 1910,90, oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva istruita attraverso l’escussione di alcuni testimoni e l’espletamento di CTU ed all’udienza del 4 marzo 2016, le parti precisavano le conclusioni ed il giudizio veniva trattenuto in decisione.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
L’azione promossa dalla parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 21 settembre 2006, secondo le modalità sopra descritte.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un evento eccezionale o, in alternativa, nel fatto dell’attore o se possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c. ed, in particolare, se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all’art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall’intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell’uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l’idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell’uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione al momento della caduta.
La norma di cui all’art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l’evento.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l’abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell’articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della caduta, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che tale caduta è avvenuta per effetto della presenza di una macchia d’olio nel manto stradale e che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l’insidia ex articolo 2043 c.c., parte attrice deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità, oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell’insidia: la non visibilità dell’ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593).
Si osserva, inoltre, che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale in materia: “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’ utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso” (Cass. Civ., n. 23919 del 22 ottobre 2013; conf. Cass. Civ., n. 12895 del 22 giugno 2016).
Per quanto riguarda le modalità dell’incidente, l’odierna attrice ha affermato di essere caduta dal proprio motociclo a causa della presenza di una macchia d’olio sul manto stradale, non segnalata e non visibile. Ha inoltre dedotto che tale insidia risultava confermata dalla circostanza che altro incidente si era verificato una mezz’ora circa prima della caduta per cui è causa.
Dalla relazione di servizio redatta dal Corpo di Polizia Municipale si evince che nel tratto di strada in oggetto era presente una macchia d’olio che iniziava di fronte alla stazione ferroviaria e terminava poco dopo la rotatoria sulla corsia a monte e che gli stessi operatori, sopraggiunti subito dopo il sinistro, provvedevano immediatamente a regolare la circolazione stradale, mentre alle ore 7:55 giungeva sul posto personale della Provincia di Savona che spargeva materiale assorbente e metteva in sicurezza la zona. Gli operatori davano inoltre atto che alle ore 7:50 si recava presso il Comando F. C., il quale riferiva di essere caduto sul medesimo tratto di strada a causa della presenza della sostanza oleosa.
Lo stesso C. ha reso testimonianza nel presente giudizio, affermando di essere arrivato alla prima rotonda e di aver visto uno scooter in terra, di aver proseguito la marcia e di essere caduto, alle ore 7:30 circa, sulla seconda rotatoria. Ha poi confermato di essersi recato presso il Comando della Polizia Municipale per informare le autorità dell’accaduto.
Il teste D. C., dipendente della Provincia di Savona, ha affermato che i controlli sul tratto di strada in oggetto venivano effettuati con cadenza quasi giornaliera e che il manto stradale in oggetto era in condizioni normali prima del sinistro.
Il teste R. F., anch’egli dipendente della Provincia di Savona, ha dichiarato che i controlli venivano effettuati quotidianamente dai capocantonieri e ha inoltre affermato di non aver ricevuto segnalazioni relativamente alle condizioni del tratto di strada in oggetto, precisando che, in caso di piccoli interventi, gli operatori intervengono direttamente senza effettuare segnalazioni agli uffici competenti.
Il teste D. C., Vice Comandante della Polizia Municipale, ha poi riferito di essere sopraggiunto sul posto in seguito alla segnalazione dell’incidente occorso alla G. e di aver provveduto immediatamente a regolare il traffico, mentre gli operatoti della Provincia intervenivano in tempi brevi. Ha poi dichiarato di aver ricevuto una comunicazione telefonica dal Comando circa il sinistro occorso al C., che era avvenuto poco prima rispetto a quello della G..
Ebbene, dall’istruttoria svolta in corso di causa è emerso che l’odierna attrice non ha fornito la prova del nesso di causalità, posto che nessun testimone ha affermato di aver visto la G. cadere a causa della presenza di una macchia d’olio nel manto stradale.
D’altra parte, dall’istruttoria svolta in corso di causa non è emerso alcun elemento da cui desumere con ragionevole certezza che la sostanza oleosa, sicuramente lasciata sull’asfalto da un veicolo rimasto sconosciuto, si trovasse sul manto stradale da un periodo minimo tale da poter consentire ai servizi di intervenire, come dimostrato dal fatto che si sono verificati due sinistri a pochissima distanza di tempo tra loro mentre non vi è traccia alcuna di incidenti pregressi.
Conseguentemente, la domanda avanzata ai sensi dell’art. 2051 c.c. deve essere respinta.
Quanto alla domanda svolta ai sensi dell’art. 2043 c.c., si osserva che la presenza di residui oleosi sul manto stradale è generalmente visibile in quanto la colorazione dell’asfalto diviene nei punti interessati grigia scura e lucida a differenza del normale colore grigio chiaro dell’asfalto, tenuto conto anche del fatto che il sinistro in oggetto si è verificato in una mattinata di settembre e che la parte attrice non ha allegato la sussistenza di condizioni metereologiche tali da escludere o limitare la visibilità. Conseguentemente, deve escludersi la sussistenza di un’insidia, essendo visibile la presenza della anomalia dell’asfalto.
Il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice comporta l’assorbimento della domanda spiegata dall’intervenuta nei confronti della Provincia di Savona.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti dell’odierno giudizio, attesa la presenza di un’alterazione della pavimentazione che, pur non essendo riconducibile a responsabilità della convenuta, era tuttavia idonea a produrre una situazione di insicurezza dei luoghi.
P.Q.M.

il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. XXXXXXX/2010 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
* respinge le domande avanzate dalla parte attrice;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
* pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Savona, il 6 luglio 2016.
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Mele)

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