Tribunale Ordinario di Padova, Sez. I Civile – Sentenza 6.03.2015

Proc. n. ? /2014 CP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio composto dai magistrati
Dott. Maria Antonia Maiolino – presidente relatore
Dott. Manuela Elburgo – giudice
Dott. Caterina Zambotto – giudice

letta l’istanza 5.5.2015 con cui Seko s.p.a. chiede l’autorizzazione alla vendita della partecipazione delle quote di GPT società agricola s.r.l, autorizzando nella specie i Commissari Giudiziali a pubblicare un invito ad offrire al fine di verificare la presenza di interessati all’acquisto tra cui esperire una gara ed, in caso di assenza di interessati entro il 20 marzo p.v., autorizzando il perfezionamento del contratto concluso con due persone dalla stessa proponente individuate, giusta contratto preliminare di vendita di quote sociali 12.12.2014;
letto il parere 6.6.2015 reso dai Commissari Giudiziali;
letto l’art. 161/VII l.f.;
ritenuto che l’atto straordinario per cui è chiesta autorizzazione debba presentare in primo luogo il requisito d’urgenza, che nel caso di specie è adeguatamente motivato (si richiama in proposito sia l’istanza che il parere dei CG sul punto): si tratta pertanto di verificare quali altri criteri di valutazione debbano ispirare il Tribunale nel momento in cui rilascia la richiesta autorizzazione;
ritenuto che l’autorizzazione alla liquidazione del patrimonio della società proponente nella fase del c.d. concordato in bianco, avendo natura chiaramente anticipatoria rispetto alla liquidazione post omologa, richiede al Tribunale di sostituirsi con la propria valutazione al voto dei creditori, che ancora non si sono espressi sulla proposta ed, anzi, ancora non hanno potuto esaminare alcuna proposta, ritenuto allora che il principio cui il Tribunale deve ispirarsi sia quello della migliore tutela dell’interesse dei creditori, in sostituzione dei quali è chiamato ad esprimersi; ritenuto che, nell’ipotesi di dismissione di cespiti, detta tutela sia in qualche modo garantita dalla vendita all’esito di procedura competitiva, che di regola deve comunque precedere la vendita a soggetto già individuato dal proponente il concordato: nel caso di specie detta esigenza è ancora più evidente, ove la vendita prospettata dalla società non assicura idonee tutele ai creditori, non risultando adeguatamente garantite le ampie dilazioni di pagamento concesse (il pagamento del primo acconto è previsto per il 30.9.2016);
rilevato che nel caso di specie la società proponente prospetta una fase di acquisizione di interessati esterni prima di definire il trasferimento con i soggetti con cui ha concluso l’accordo il 12.12.2014: l’autorizzazione alla vendita può quindi essere pronunciata, garantendo l’apertura al mercato; ritenuto peraltro che, perché davvero possa parlarsi di una competizione dotata di minima serietà, è necessario che siano assicurati da un lato un minimo lasso di tempo per la pubblicità e l’invito ai terzi, dall’altro lato una conoscenza minimamente approfondita del bene che si pone in vendita: nel caso di specie, partecipazioni sociali;

ritenuto che i tempi prospettati dalla proponente non siano congrui in quanto eccessivamente ristretti (invito ad offrire entro il 20 marzo e conclusione del trasferimento a soggetto predeterminato entro il 31 marzo; peraltro il contratto preliminare già concluso risale al 12.12.2014, quindi i tempi per la competizione di fatto risultano contratti anche per l’attesa tra la conclusione di detto contratto e la presentazione dell’istanza di cui si discute oggi): i tempi pertanto potranno essere ridefiniti dai CG; ritenuto sotto altro profilo che risulti necessaria la predisposizione di una data room, che consenta di rendere note le informazioni essenziali da cui trarre la valutazione della partecipazione sociale in vendita, tutto ciò premesso

PQM

Autorizza la vendita della partecipazione descritta in premessa, tramite una procedura competitiva promossa con pubblicazione di invito ad offrire previa costituzione di idonea data room ed, in caso di assenza di interessati, con definizione dell’accordo di cui al contratto preliminare 12.12.2014 (doc. n. 5): vanno rimessi ai CG il tempo di pubblicazione dell’invito ad offrire ed il termine per la presentazione di offerte.

Padova, 6.3.2015
Il Presidente estensore