Tribunale di Modena, Sez. Civile – Sentenza n. 1231/2016 del 08.06.2016 (Dott. P. Siracusano)

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Modena
 
All’udienza del 08/06/2016 alle ore 9,13 avanti al giudice dr. Paolo Siracusano è chiamata la causa n° XXX/2012 Compaiono:
l’avv. B. G. per C. E CO. SAS DI M. C. DI S.
l’avv. C. in sostituzione dell’avv. O. P. per M. SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO
Assistono all’udienza:
– Dr M. C. tirocinante
L’avv. B. precisa le conclusioni come da note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L’avv. C. precisa le conclusioni come da note autorizzate e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall’aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
II giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Paolo Siracusano
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Modena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all’udienza del 08/06/2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n. XXX/2012 tra le parti:
Attore: C. E CO. SAS DI M. C. DI S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l’Avv. R. Della V.
Convenuto: M. SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante protempore, con l’Avv. P. O.
Ritenuto in fatto e in diritto
C. & Co Sas di M. C. di S. espone di aver intrattenuto rapporto in agenzia di esclusiva a far tempo dal 2007, con successivi ampliamenti di area geografica di pertinenza, con M. Srl in liquidazione e concordato preventivo (già G. N. Srl). Il rapporto è cessato all’atto della stipula di contratto di affitto di azienda 4 gennaio 2012 tra M. e F. e C. Srl, in cui si prevedeva il subingresso dell’affittuaria in tutti i rapporti indicati in allegato, in cui non compariva C..
C. allega la sussistenza di crediti da provvigioni non corrisposte, da indennità di mancato preavviso, da indennità di cessazione di rapporto, da attività di esazione di crediti.
Pertanto, C. & Co Sas di M. C. di S. chiede che M. Srl in liquidazione e concordato preventivo sia condannata a pagarle euro 25.789,21 per provvigioni non corrisposte, euro 22.676,17 ovvero euro 13.605,70 a titolo di indennità da mancato preavviso, euro 33.146,55 ovvero euro 25.046,54 a titolo di indennità di cessazione rapporto, euro 3.687,36 per indennità maneggio denaro.
M. Srl in liquidazione e concordato preventivo si difende eccependo il difetto di prova del credito per provvigioni; l’interruzione del rapporto sarebbe dipesa dall’ammissione al concordato preventivo della convenuta alla predetta non addebitabile. Il contratto tra le parti escludeva il diritto a compensi per attività di riscossione crediti, già compresa nella determinazione della provvigione.
Pertanto, M. Srl in liquidazione e concordato preventivo chiede il rigetto della domanda.
La domanda è fondata, nei termini che saranno precisati.
La Ctu, nel contraddittorio coi periti di parte, ha evidenziato una differenza di provvigioni da fatturare pari a euro 25.789,21, ha determinato l’indennità di mancato preavviso in euro 11.545,26 e l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc in euro 33.146,55 o, in alternativa, euro 25.046,54.
Il contratto tra le parti escludeva compensi per l’agente legati alla riscossione di crediti, già compresi nel calcolo della percentuale della provvigione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 1748 cc, la provvigione spetta all’agente dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la sua prestazione, il Tribunale ritiene che M. non debba remunerare C. in relazione alle commissioni raccolte nel 2011 e fatturate dall’affittuaria F. e C. nel 2012, anche in considerazione del fatto che il contratto di affitto di azienda prevede che sarebbero restati in capo alla concedente solo i debiti sorti prima della data di inizio (5 gennaio 2012).
Il Tribunale ritiene di non dover detrarre la somma già riconosciuta dal concordato, in quanto tale riconoscimento non ha efficacia preclusiva e la presente pronuncia deve accertare l’intera consistenza delle pretese di C.. Si osserva, in ogni caso, che parte convenuta non ha provato il pagamento solo preconizzato in comparsa di costituzione.
Dal fatto che alcune vendite non furono contabilizzate non è di per sé possibile dedurre che i relativi clienti non fossero compresi nel mandato di agenzia ovvero che il terzi sia rimasto inadempiente; si osserva che l’esistenza di limiti al mandato non è stata allegata in comparsa di costituzione.
L’indennità di mancato preavviso è stata correttamente calcolata in base alle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente alla cessazione del rapporto (somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia).
Sussistono le condizioni richieste dall’art. 1751 cc ai fini dell’indennità di cessazione del rapporto dal momento che l’incremento complessivo della clientela deve essere valutato considerando l’intero arco temporale e che, nel caso di specie, è rilevato un aumento di fatturato senz’altro nella regione Campania, ma anche, facendo decorrere il periodo oggetto di analisi dal 2009, la Regione Lazio, non essendo stato dimostrato che il fatturato negli anni precedenti era stato uguale o superiore (pag. 16 elaborato peritale).
Occorre precisare che la valutazione deve essere compiuta con riferimento all’area geografica di operatività dell’agente, mentre i dati di bilancio di cui a pag. 17 elaborato peritale raffigurano la diminuzione complessiva dei ricavi della compagine sociale.
Se è vero che la cessazione dell’attività ha di fatto impedito al preponente di ricevere vantaggi sostanziali diretti dall’attività dell’agente, è altresì vero che M. ha ricevuto o comunque avrebbe potuto ricevere vantaggi sostanziali indiretti mediante il contratto di affitto pretendendo di essere remunerata anche in considerazione della clientela già procurata nel 2012, seppure non consolidata in termini di fatturazione (che, infatti, fu eseguita da F. e C.).
Il condizionale è d’obbligo perché risulta sprovvista di prova l’allegazione di C. in ordine al canone dal momento che il doc. 14 è mancante della parte di contratto in cui avrebbe dovuto rinvenirsi la clausola sul canone.
Appare dunque equa una riduzione dell’indennità così come calcolata dalla Ctu, tenendo conto che, alla stipula del contratto di affitto, la conclusione dei contratti derivanti dai contatti procurati dall’agente nel 2011 non poteva dirsi certa e veniva dunque assunta in termini di rischio, che infatti era a carico di F. e C. (sul presupposto di un costo economico per i canoni sostenuto, o comunque sostenibile in ipotesi, sulla base dell’avviamento comprensivo dei clienti procurati).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che “il giudice, una volta riscontrato, sulla base delle risultanze istruttorie, che “l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”, è chiamato a fare questa verifica ulteriore alla stregua del richiamato parametro dell’equità; ossia deve verificare, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto emergenti dal concreto svolgimento del rapporto di agenzia, se l’indennità di cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva, possa considerarsi, o no, equa” (Cassazione, sent. n. 15203/2010).
Ad avviso del Tribunale, costituiscono senz’altro circostanze rilevanti, per un 0
verso, la cessazione dell’attività e, per un altro, la possibilità di ottenere una remunerazione, tramite il contratto di affitto di azienda, della cessione di una clientela, per quanto potenziale, per effetto dell’operato dell’agente.
Pertanto, parte convenuta dovrà corrispondere a tale titolo una cifra equitativamente determinata in euro 10.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando,
1) condanna M. Srl in liquidazione e concordato preventivo a pagare a C. & Co Sas di M. C. di S. euro 17.547,51 a titolo di provvigioni;
2) condanna M. Srl in liquidazione e concordato preventivo a pagare a C. & Co Sas di M. C. di S. euro 11.545,26 a titolo di indennità di mancato preavviso;
3) condanna M. Srl in liquidazione e concordato preventivo a pagare a C. & Co Sas di M. C. di S. euro 10,000,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto;
4) rigetta le altre domande di C. & Co Sas di M. C. di S.;
5) condanna M. Srl in liquidazione e concordato preventivo a rifondere a C. & Co Sas di M. C. di S. le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
6) spese di Ctu a definitivo carico di M. Srl in liquidazione e concordato preventivo.
Modena, 8 giugno 2016.
Il giudice
Paolo Siracusano

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