Tribunale di Modena, Sez. Civile – Sentenza 198/2016 del 28.1.2016 (Dott. L. Primiceri)

Opposizione a D.I. n. 447/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario di Tribunale-Doti. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. XXXXX/2011 promossa da:
ENNEVI SRL in liquidazione rappresentata e difesa dall’Avv. E. F. ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. C. M. in Modena,
ATTRICE OPPONENTE
contro
SPAZIO SEI SRL (P. IVA ) rappresentata e difesa dall’Avv. E. G. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a D.I. n. 447/2011
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente all’udienza del 01.07.2015 chiede e conclude come da atto di citazione
Parte convenuta opposta all’udienza del 01.07.2015 chiede e conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Lette le conclusioni delle parti
Esaminati gli atti e i documenti di causa,
Visti gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 69/09, per effetto dei quali dal contenuto della sentenza è soppressa l’esposizione dello svolgimento del processo
Motivi della decisione
Ennevi Srl in liquidazione con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Spazio Sei Srl per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 447/11, emesso a favore di quest’ultima per la somma di € 103.715,44, quale corrispettivo merce, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale chiedeva respingersi la opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto.
La domanda attorea rimane infondata e non può essere accolta.
È pacifico che parte opposta avesse consegnato della merce all’opponente, per la cui parte di merce resa erano state emesse note di accredito, mentre per quella parte trattenuta da Ennevi è stato ottenuto il predetto decreto ingiuntivo.
Irrilevante e non provato, pertanto, è quanto asserito da parte opponente circa il pagamento avvenuto integralmente sia nei confronti della odierna opposta che, genericamente, di altra società, tale Spazio Blu, che non è parte in causa; inoltre, è stato dimostrato che il pagamento effettuato nei confronti di quest’ultima società riguardasse altre forniture.
Risulta, altresì, provato documentalmente che le somme corrisposte dall’opponente a Spazio Sei, di cui alla documentazione contabile prodotta dalla stessa Ennevi, siano state detratte dall’importo di cui al monitorio.
La domanda attorea non può trovare, pertanto, accoglimento e le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. XXXXX/2011 R.G.:
– Rigetta la domanda attorea e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 447/11, con il quale è stato ingiunto a Ennevi Srl in liquidazione il pagamento in favore di Spazio Sei Srl della somma di € 103.715,44, oltre interessi e spese, Condanna Ennevi Srl in liquidazione al pagamento nei confronti di Spazio Sei Srl delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 7.800,00, oltre accessori.
Modena, 4 gennaio 2016
Il Giudice
Primiceri Luca