Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare – Decreto 19.05.2015 (Dott.ssa G. Russo, Dott. M. Vannucci, Dott.ssa L. C. Odello)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

 

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:
Giovanna Russo presidente
Marco Vannucci giudice – relatore
Lucia Caterina Odello giudice

visti gli atti del procedimento relativo alla domanda presentata dalla FSF s.r.l, in liquidazione (procuratori: avvocati I. M. S. e S. U.) per la dichiarazione dei fallimento della AD Lab s.r.l, in liquidazione (non costituita)

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

la FSF s.r.l. in liquidazione domanda il fallimento della AD Lab s.r.l. in liquidazione;

alla luce delle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese: al momento della notificazione dell’atto introduttivo di questo procedimento da parte del cancelliere, nel registro delle imprese risulta per AD Lab iscritto indirizzo di posta elettronica certificata denominato “giustisrl@pec.rit”; liquidatore di tale societ? era Li. Vu., nato in Melfi (PZ) il -omissis-, res. in Aprilia,Via -omissis-

il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione della domanda di fallimento, fissata per il giorno 9 marzo 2015 sono stati dal cancelliere notificati ad AD Lab mediante recapito di tali atti al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata avvenuto alle ore 8,30 del 16 gennaio 2015 e ci?, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, l.fall.);

AD Lab non si ? costituita e il relativo liquidatore (Li. Vu.) non ? comparso alle due udienze (9 marzo e 18 maggio 2015) in cui il procedimento si ? articolato;

AD Lab venne per? cancellata dal registro delle imprese il 9 settembre 2014 dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.), con conseguente effetto estintivo della stessa societ? (art. 2495, secondo comma, c.c.); e ci? prima del deposito del ricorso contenente la dichiarazione di fallimento (avvenuto il 9 gennaio 2015);

l’estinzione di tale societ? di capitali (le regola di estinzione sancito dall’art. 2495, secondo comma, c.c., opera, oltre che per le societ? di capitali e cooperative, anche per le societ? di persone iscritte nel registro delle imprese: cfr. Cass, S.U. 22 febbraio 2010, n. 4060) ? irreversibile e determina, in linea di principio, in riferimento a tutte le societ? iscritte nel registro delle imprese, gli effetti sostanziali e processuali specificati da Cass. S.U, 12 marzo 2013, n. 6070, relativa a societ? di persone cancellata dal registro delle imprese);

l’estinzione, in particolare, determina la cessazione di ogni relazione fra la societ? e i luoghi ove questa svolgeva la propria attivit? e gli indirizzi ove la stessa poteva essere reperibile seconda le iscrizioni eseguite nel registro delle imprese;

l’art. 10, primo comma, l.fall, prevede, per quanto qui interessa, che le societ? possano essere dichiarate fallite “entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si ? manifestata anteriormente alla medesima”; con conseguente sussistenza di divieto legale per il giudice di emettere la sentenza dichiarativa di fallimento se sia decorso pi? di un anno dalla cancellazione della societ? dal registro delle imprese al momento della deliberazione sulla domanda (ovviamente, dopo la regolare instaurazione del contraddittorio con la societ? debitrice);

nonostante AD Lab sia oggi estinto, la menzionato norma della legge fallimentare, avente natura processuale speciale, comporta che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, le eventuali fasi impugnatorie del relativo esito, l’eventuale procedura concorsuale, continuino a svolgersi nei confronti della societ? e per essa della persona che svolgeva funzioni di liquidatore prima della cancellazione, ad onta della sua estinzione (cfr. Cass. 5 novembre 2010, n. 22547: Cass. S.U. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026); sulla base, dunque, di un’evidente fictio iuris che postula come esistente, ai soli fini del procedimento concorsuale, un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l’imprenditore defunto che venga dichiarato fallito entro un anno dalla morte);

per quanto sopra evidenziato in ordine agli effetti dell’estinzione ed ai suoi riflessi sul procedimento per la dichiarazione di fallimento, le forme speciali di notificazione degli atti dei procedimento in questione previste dell’art. 15 l.fall, (mediante consegna degli atti: presso l’indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel registro delle imprese; in mancanza, presso la sede della societ? risultante dalle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese; in ulteriore subordine, presso la cosa comunale del luogo in cui la societ? ha sede) non possono trovare applicazione quando la societ? di capitoli sia, come nella specie, estinta, dal momento che tali modalit? di notificazione di diritto speciale presuppongono l’esistenza di un rapporto fra societ? e luoghi di notificazione affidato esclusivamente alle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese; con la conseguenza che l’unica forma di notificazione ammissibile in tale ipotesi ? quella prevista dall’art. 145, primo comma, seconda ipotesi c.p.c. e, eventualmente, quello di cui all’ultimo comma dello stesso articolo (consegna dell’atto al liquidatore presso il di lui luogo di residenza, ovvero ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.) come del resto chiaramente evidenziato nel decreto di convocazione emesso in questo procedimento il 16 gennaio 2415: e ci? pena la non concreta conoscibilit? da parte dell’ultimo liquidatore della societ? estinto dell’esistenza di procedimento volto a dichiarare il fallimento della stessa;

in conclusione: la notificazione eseguita dal cancelliere ? nulla; ? necessario fissare nuova udienza di discussione assegnando alla societ? ricorrente termine per la notificazione (nelle forme previste dall’art. 145, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c.) ad AD Lata s.r.l. in liquidazione, di cui era liquidatore il Signor Li. Vu., nato in Melfi (PZ) -omissis-, res. in Aprilia, Via -omissis-, del ricorso, del decreto emesso il 16 gennaio 2015 e del presente decreto.

PQM

P.Q.M.dichiara la nullit? della notificazione del ricorso introduttivo di questo procedimento e del decreto emesso il 16 gennaio 2015 eseguita dal cancelliere il 16 gennaio 2015:

fissa, per la discussione relativa alla domanda di fallimento della AD Lab s.r.l. in liquidazione (di cui era liquidatore il signor Li. Vu., nato in Melfi (PZ} -omissis-, res, in Aprilia, Via -omissis-), presentata dalla FSF in liquidazione s.r.l., l’udienza che si terr? avanti il giudice Marco Vannucci, delegato per l’istruttoria del procedimento, il giorno 13 luglio 2015, ore 9,30;

dispone che il ricorso, il decreto emesso dal giudice delegato all’istruttoria il 16 gennaio 2015 e il presente decreto vengano, a cura della ricorrente, notificati alla AD Lab s.r.l. in liquidazione, presso la residenza dell’ultimo liquidatore Signor Li. Vu., nato in Melfi (PZ) -omissis-, res. in Aprilia, Via -omissis-, nel rispetto del termine di quindici giorni di cui all’art.15, terzo comma, l.fall.

Si comunichi alla ricorrente.

Roma, 19 maggio 2015.

Depositata in cancelleria il 20/05/2015.