Ryanair: i diritti dei passeggeri e la tutela della Ue

Le norme europee tutelano i passeggeri danneggiati dalla decisione della compagnia.
Ancora caos per i viaggiatori Ryanair, anche se debitamente avvisati in 400 mila hanno subito i disagi dovuti alla cancellazione dei voli della compagnia low cost in partenza da numerosissime città europee,  da settembre fino alla fine di ottobre.
Come nel caso del danno da vacanza rovinata di cui avevamo già parlato prima delle vacanze estive link, abbiamo chiesto all’avvocato Andrea  Agostini esperto del settore, quali sono i diritti che un passeggero può far valere nei confronti della compagnia.
“La soluzione è nel Regolamento della Comunità Europea 11/2/04 n.261. In forza di questa “Carta dei diritti del passeggero” la Ryanair dovrà offrire la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto o il riavviamento verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili, ciò non appena possibile o in una data successiva di gradimento del passeggero. Vi è inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria: 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri; 400 euro per quelle comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per le altre. Tale diritto però viene meno se direttamente da Ryanair – e non altri e ciò a prescindere da come sia stato acquistato il biglietto aereo (es. online, tour operator ecc.) -, arriva al passeggero l’informazione della cancellazione almeno 2 settimane prima del volo.
Stessa cosa se l’informazione di annullamento arriva entro le 2 settimane o entro la settimana antecedente il volo programmato, se questa si accompagna con offerta di volo alternativo, che differisca da quello disdettato anticipando di 2 o 1 ora la partenza e/o posticipando di 4 o 2 ore l’arrivo. Inadempiente Ryanair, l’iter procedurale da seguire in crescendo sarà il seguente:
reclamo alla compagnia aerea allegando copia del biglietto;
reclamo in Italia all’#ENAC (ente nazionale per l’aviazione civile), che potrà elevare una sanzione amministrativa da 10 a 50 mila euro; azione risarcitoria innanzi al giudice civile nel termine di prescrizione di cui all’art.2951 c.c. (di regola 1 anno)”.

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