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OPPOSIZIONE A PRECETTO – ASSEGNI DI MANTENIMENTO – ARRETRATI – PRESCRIZIONE – 5 ANNI (Cod. civ. art. 2948; art. 2953)
Il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all’altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c..
La prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.
La giurisprudenza
Conformi
Cass. Civ. 01/06/2010 n. 13414; Trib. Monza Sez. III, 16/09/2010.
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