MASSIMA – Gorizia, 73/2016 del 7.04.2016 , Dott. F. Ferretti

CONTRATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILE – CONTROPRESTAZIONE DI NATURA ASSISTENZIALE – SPIRITO DI LIBERALITÀ – ESCLUSIONE – ONEROSITÀ – SUSSISTENZA (Cod. civ. art. 769; art. 1322; art. 1362; art. 1363)
Il contratto con cui il dante causa ha trasferito una quota della nuda proprietà della propria abitazione in favore di persona qualificata (colf/badante) in cambio di assistenza è da qualificare come negozio oneroso, ancorché in forma atipica, con trasferimento di diritti reali in cambio di prestazione obbligatoria (di natura assistenziale).
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