Massima – Modena, 8/2016 del 04.01.2016, Dott. G. Pagliani

PATTO D’INDIVISIONE DELLA COMUNIONE SENZA PREVISIONE TERMINE – DOMANDA DIVISIONE DEI BENI OGGETTO DI COMUNIONE – IMPROPONIBILITA’ (Cod. civ. art. 1111)
Qualora le parti, su base negoziale (nella specie nel verbale di separazione consensuale) si siano impegnate a non sciogliere la comunione ordinaria venutasi a creare tra loro quale effetto dell’atto di separazione, con l’espresso intento di destinare una parte di esso alla funzione tipica di casa familiare -in godimento alla madre- e altra parte di esso a bene fruttifero – in godimento al padre – per la produzione di reddito, senza la previsione di un termine di durata, la domanda volta ad ottenere la divisione dei beni oggetto di comunione ordinaria va dichiarata improponibile se non è ancora trascorso il periodo di dieci anni dalla stipula del patto di indivisibilità.
Il patto stipulato, infatti, non prevedendo un limite temporale è automaticamente sottoposto al limite legale previsto dall’art. 1111, 2° c., c.c., di dieci anni.