Massima – Modena, 6/2016 del 04.01.2016, Dott. A.G. Tibaldi

GIUDIZIO SEPARAZIONE – DOMANDA DIVISIONE COMUNIONE LEGALE – MANCANZA CONNESSIONE FORTE – INAMMISSIBILITA’ (Cod. proc. civ. 40 c.p.c.)
A norma dell’art. 40 c.p.c., continua a essere vietata la proposizione all’interno del giudizio di separazione di domande (come quelle variamente relative alla comunione legale) che non sono connesse col grado di “forza” proprio degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..
Non è, infatti, possibile la riunione con la causa di separazione della domanda di divisione della comunione legale, tenuto conto che la riforma del 2015 non ha riprodotto l’inciso dei lavori preparatori secondo cui “la domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio”.
La giurisprudenza
Conformi
Trib. Roma Sez. I, 21/01/2015; Cass. civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18870; Trib. Taranto Sez. I, 14/11/2014; Trib. Bologna Sez. I, 07/02/2014 – Sito Giuraemilia.it, 2015; Trib. Genova Sez. IV, 08/04/2014; Trib. Milano, 06/03/2013 – Sito Il caso.it, 2013; Trib. Milano Sez. IX, 22/05/2012.
La dottrina
Foro It., 2015, 7-8, 1, 2464