MASSIMA – MANTOVA 10/2016 DEL 7.01.2016, PRES. M. BERNARDI – REL. A. VENTURINI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – DIVORZIO PRONUNCIATO STATO ESTERO PER VOLONTA’ DI UNO DEI CONIUGI – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DELL’ALTRO CONIUGE NON GARANTITO – CONTRARIETA’ ORDINE PUBBLICO ITALIANO – INEFFICACIA (L.218/1995 art.64)
Non può riconoscersi efficacia in Italia al provvedimento di divorzio dei coniugi ottenuto all’estero (nella fattispecie Bangladesh), emesso sulla base della semplice volontà e richiesta del marito, secondo la legge islamica, senza che la moglie abbia in alcun modo partecipato al procedimento relativo, svoltosi e conclusosi senza l’instaurazione di un contraddittorio e senza che la moglie potesse quindi esercitare il proprio diritto di difesa.
Detta pronuncia di divorzio, essendo fondata sulla volontà unilaterale di un solo coniuge, deve ritenersi contraria all’ordine pubblico italiano, non essendo stati assicurati, nel relativo procedimento, i diritti essenziali della difesa dell’altro coniuge.