L'accesso al lavoro del cittadino straniero e i divieti di discriminazione

Una recente pronuncia del tribunale di Verona

L’ordinanza in commento si inserisce in un panorama giurisprudenziale di formazione abbastanza recente inerente il c.d. diritto anti-discriminatorio nel settore del lavoro, e costituisce, indubbiamente, una novit? sotto vari profili.

In data 18.10.2014, il Tribunale di Verona, sezione lavoro, nella persona del dott. Michele Maria Benini, ha definito con ordinanza il procedimento promosso da un cittadino straniero contro AMIA Verona, societ? per azioni a partecipazione pubblica, che gestisce la raccolta dei rifiuti.

Oggetto del giudizio era l’esclusione del ricorrente dal bando di selezione del personale per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per la qualifica di operaio netturbino sulla base del mancato possesso della cittadinanza italiana o europea.

Il ricorso, promosso nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 28, D.L.vo 150/2011 e art. 702 bis e seguenti del c.p.c., censurava la discriminatoriet? della previsione del solo requisito della cittadinanza per accedere alle selezioni.

Il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso, riconoscendo l’illegittimit? dell’esclusione del lavoratore dalla selezione e disponendo per il solo ricorrente la ripetizione delle prove di selezione.

Il Giudice ha altres? ordinato la modifica del regolamento interno della societ? che prevede la clausola discriminatoria, la pubblicazione dell’ordinanza sul sito aziendale e l’affissione nei luoghi aperti al pubblico della societ? medesima, nonch? connuta al risarcimento del danno per perdita di chances lavorative.

Nel presente commento ci si limiter? ad esaminare la decisione del giudice nella parte che attiene la discriminatoriet? del requisito della cittadinanza per l’accesso degli stranieri all’impiego pubblico e privato, tralasciandone altri aspetti, pur degni di nota.

Il Giudice ha, innanzitutto, ritenuto come non contestata dalle parti la natura di ente privato della societ? convenuta, a nulla rilevando che la stessa societ? sia tenuta al rispetto delle procedure concorsuali per procedere all’assunzione di personale (art. 35 d. lgs. 165/2001 ? Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Su questo presupposto ha ritenuto di applicare l’art. 43, lett. c) ed e), del D. L.vo 286/1998 (Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Se alla lettera c) si specifica che commette atto di discriminazione vietata chiunque imponga ?condizioni pi? svantaggiose o si rifiuti di fornire l?accesso all?occupazione (?) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit??, il punto e), a sua volta, prevede che commettano un atto di discriminazione ?il datore di lavoro o i suoi preposti i quali ai sensi dell?art. 15 della legge 20.5.2970 n. 300 come modificata e integrata dalla legge 9.12.1977 n. 903 e dalla legge 11.5.1990 n. 108) compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche indirettamente i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza (?) ad una cittadinanza?.

Il giudice ha ritenuto equipollenti i fattori di discriminazione ?cittadinanza? e ?nazionalit??, previsti rispettivamente dalla lettera e) e dalla lettera c) dell’articolo sopra citato. Questa distinzione ? oggetto di approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali a livello europeo, in quanto negli ordinamenti di alcuni Paesi membri ? prevista una distinzione fra cittadinanza e nazionalit?, intesa quest’ultima come appartenenza ad un gruppo ad un particolare gruppo etnico o linguistico o provenienza geografica.

Nel nostro ordinamento, invece, non pare esservi una distinzione significativa, anche se l’articolo 51, comma 2, della Costituzione precisa che ?la legge pu?, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica?, quasi a voler introdurre una distinzione tra il cittadino e chi, pur appartenendo alla Repubblica Italiana, cittadino non ?.

In ambito europeo, la Corte di Giustizia ha fatto uso dell’uno o dell’altro termine senza introdurre alcuna distinzione (si veda sul punto C. Favilli, La non discriminazione dell’Unione Europea, Il Mulino, 2008).

Il giudice ha, inoltre, ritenuto che il divieto di discriminazione di cui alla lettera e) riguardi non solo la posizione dei lavoratori gi? assunti, ma debba tutelare anche lo straniero che accede al lavoro, e, specificamente, anche la fase della selezione e dell’assunzione. Viene richiamato sul punto l’articolo 3 co. 1 lett a) del D. Lgs. 215/2003, di recepimento della Direttiva n. 43/2000/CE, c.d. Direttiva Razze, laddove si prevede l’estensione del divieto di discriminazione ?all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione?.

Peraltro, se ? ben vero che il D. L.vo 215/2003 contempla solo i fattori di discriminazione sulla base della razza ed dell’origine etnica, il Giudice ha accolto l’assunto del ricorrente sulla contiguit? tra il concetto di razza e quello di nazionalit?.

Su questo aspetto si richiamano le osservazioni dell’Agence des droits fondamentaux de l’Union europ?enne (istituita con regolamento n. 168/2007 del 15.02.2007 dal Consiglio dell’Unione Europea) secondo cui spesso la discriminazione fondata sulla nazionalit? nasconde, invece, una caratterizzazione etnica (?la discrimination fond?e sur la nationalit? ou l’origine nationale n’est souvent rien d’autre que l’expression d’une discrimination fond?e sur l’origine ethnique. Ainsi, des cas de discrimination fond?e sur la race et/ou l’origine ethnique remontent fr?quentement ? la surface si l’on op?re un lien plus strict acec les questions de migration et de statut des resortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres de l’UE.? Rapport annuel 2010, p. 111).

In questo senso si ? espressa la Corte di Giustizia UE nella nota sentenza C-54/07 del 10.07.2008, Firma Feryn, ritenendo che le dichiarazioni pubbliche di un datore di lavoro sull’intenzione di non assumere lavoratori ?alloctoni? configurassero una discriminazione diretta nell’assunzione ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a) dir. CE/2000/43 in quanto il fattore discriminatorio coinvolto era non solo quello attinente la cittadinanza (fattore, come detto, non contemplato dalla direttiva) ma quello sull’origine etnica.

Questo aspetto riveste particolare importanza, laddove si consideri che l’ordinamento dell’Unione Europea non prevede la cittadinanza tra i fattori di discriminazione vietati, se non limitatamente ai cittadini dell’Unione (art. 18 co. 1 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), e fatte salve specifiche previsioni normative.

Per tali motivi il giudice ha cosi concluso: ?Per cui il divieto di discriminazione fissato dal D.Leg.vo n. 215 del 2001 pu? trovare applicazione anche con riferimento al diniego di accesso all?occupazione per ragioni di nazionalit? nonostante che nel testo della legge si faccia menzione della sola discriminazione per ragioni di razza e di origine etnica?.

Conseguentemente il Giudice, ai sensi dell’art. 28 co. 5 d. lgs. 150/2011, ha condannato la societ? resistente alla riammissione del ricorrente alle prove di selezione, contestualmente statuendo sul risarcimento del danno per perdita di chances lavorative.

Il Giudice, pertanto, ha applicato correttamente la disciplina inerente i divieti di discriminazione, disciplina che trova le proprie fonti in normative sovranazionali, europee e nazionali.

Innanzitutto l’art. 14 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali, ratificata in Italia con l. 848/1995) secondo il quale ?Il godimento dei diritti e delle libert? riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l?origine nazionale o sociale, l?appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione?.

L?art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione Europea (Carta di Nizza), poi, vieta ?qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l?origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l?appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l?et? o le tendenze sessuali?. Si ricorda che con il Trattato di Lisbona, dal 01.12.2009, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha acquisito ?lo stesso valore giuridico dei trattati? (art. 6, comma 1, Trattato dell’Unione Europea).

Con riferimento al quadro nazionale, l?art. 3 della Costituzione, cos? come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sancisce che tutte le persone (cittadini e non cittadini) abbiano pari dignit? sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Inoltre l?art. 2, comma 2 del D. Lgs. 286/98 estende ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.

Gli artt. 43 e 44 D. L.vo 286/1998, infine, censurano le condotte discriminatorie costituite da ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla nazionalit?, razza, il colore, l?ascendenza o l?origine etnica, le convinzioni e le pratiche e che abbia lo scopo o l?effetto di distruggere o di compromettere il godimento o l?esercizio, in condizioni di parit?, dei diritti umani e delle libert? fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore delle vita pubblica.

Nell’ambito del diritto del lavoro ? necessario richiamare la Convenzione OIL n. 143/75, ratificata in Italia con la legge n. 158/1985, che all’art. 12, lett. g), che garantisce ?l?eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attivit?, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione?. Per inciso, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. 454/98), il divieto di discriminazione deve essere esteso anche alla fase dell’accesso al lavoro: ?una volta che i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel nostro Paese, e siano posti a tale fine in condizioni di parit? con cittadini italiani (?), essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani?.

Il quadro normativo sopra delineato trova applicazione nell’ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato.

Alcune distinzioni, invece, devono essere svolte in merito all?accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri.

Questo argomento, anche se non direttamente oggetto dell’ordinanza in commento, ? di sicura attualit? in quanto recentemente ? stato oggetto di interventi normativi che hanno fatto seguito ad una vivace produzione giurisprudenziale[1].

Con la legge n. 97 del 06.08.2013 (Legge europea 2013), art. 7, il legislatore ha esteso ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia e titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata (ex art. 9 D.L.vo 286/1998) l’accesso ai posti di lavoro presso la pubblica amministrazione.

Antecedentemente alla novella legislativa, come detto, la questione era stata oggetto di numerose pronunce di merito favorevoli all?ammissione in servizio (o in graduatoria) dei lavoratori extracomunitari (quasi sempre rese nell?ambito di procedimenti ex art. 44 TU immigrazione), con un unico intervento di segno opposto da parte della Corte di Cassazione (sent. n. 24170/06).

Nell’ambito di un quadro normativo cos? complesso ed oggetto di una vivace evoluzione interpretativa giurisprudenziale, sia in ambito nazionale che europeo, la pronuncia esaminata riveste una particolare importanza per i vari profili di novit? e chiarezza proposti. Non diversamente da quanto ? accaduto per l’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni assistenziali, il diritto antidiscriminatorio costituisce sicuramente uno strumento utile per promuovere anche una legislazione conforme agli standards internazionali.

Leggi il Provvedimento Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Ordinanza 18.10.2014


 

[1] Con elencazione probabilmente non esaustiva si vedano: Cass., Sez. Lav, sent. n. 18523 del 11.06.2014; Trib. Bologna 8.3.11, (ord.) est. Sorgi, J c. Ministero dell?Interno; Trib. Lodi 18.02.11, (ord.) est. Crivelli, O. c. Azienda Ospedaliera di Lodi;Trib. Firenze, sez. distaccata Pontassieve, 15.11.10 (ord.) est. Gheardini; Trib. Venezia 8.10.10, (ord.) est. Menegazzo, X c. Comune di Venezia; Trib. Milano 30.07.10, (ord.) est. Cipolla, C. + CISL c. ALER; Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pietropaolo, T. c. Azienda Sanitaria Locale Biella; Trib. Milano 11.01.10, (ord) est. Lualdi, Duchesnau c. MIUR; Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. Asl Provincia di Milano 1; Corte d?Appello Firenze 28.11.08, in Riv Critica Dir Lav, 2009 p. 311; Trib. Milano 30.05.08 in Riv. Crit. Dir. Lav. 2008, pag. 729, confermata in sede di reclamo da Trib. Di Milano 01.08.08 Ao San Paolo c. Cgil Cisl Uil, Pres. Vitali, est. Mennuni; Trib. Bologna 7.9.0 7, (ord.) est. Borgo, XX c. Alma Mater Studiorum – Universit? di Bologna; Trib.Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia;Trib. Perugia 29.09.06 est. Criscuolo, Ma c. Asl Viterbo; Trib.Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese;Trib.Firenze 14.1.06 est. Delle Vergini YY c.Universit? degli Studi di Firenze; Trib Pistoia 07.05.05 in RCDL, 2005, p. 493; Trib.Genova, 21.4.04 est. Mazza Galanti ZZ c. ASL 3 Genova; Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana;TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero.