La sospensione della pena per un reato associativo mafioso non esclude il "41-bis"

La “sospensione” della pena irrogata con sentenza di condanna avente ad oggetto anche un reato associativo mafioso, in assenza di richiesta specifica di sospensione da parte dell’organo dell’Accusa in ordine a quel determinato reato associativo, non determina il venir meno del titolo giustificativo per l’applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41-bis O.P. Questo è quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sent. n. 25832 del 2015.

(Cass. Pen., Sez. I, 18 giugno 2015, n. 25832)