Sentenze

Tribunale di Modena, Sez. II Civile – Sentenza n. 2472/2015 del 21.12.2015 (Dott. C. Italiano)

Petizione eredità (art. 533 c.c.)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2011
tra
M. M.
ATTORE/I
e
BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SPA
G. M.
L. M.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 21 dicembre 2015 ad ore 12,04 innanzi al dott. Carmela Italiano, sono comparsi:
Per M. M. l’avv. F. R. che precisa le conclusioni come da atto di citazione e memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. e chiede una seria ispezione a mezzo della Guardia di Finanza anche atteso che la Banca convenuta non disconosce l’esistenza di un conto con n.80093.
Per BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SPA l’avv. L. C. che si riporta alle conclusioni già in atti e alla memoria già depositata dall’avv. Z. A. del?foro di Verona.
Per G. M. e L. nessuno è presente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Carmela Italiano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Italiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2011 promossa da:
M. M. con il patrocinio dell’avv. F.R. elettivamente domiciliato in MODENA presso il difensore avv. F.R.

ATTORE

contro:
BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SPA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. L.C. e dell’avv. Z. A.; elettivamente
domiciliato in MODENA presso il difensore avv. L.C.
G. M.,

CONTUMACE

L. M.,

CONTUMACE

CONVENUTI

Oggetto: petizione eredità (art. 533 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Dichiarare che M. M. è figlio legittimo e come tale erede legittimo di G.M. deceduto in Modena il 1.9.2004; che M. M. nella sua qualità di erede ha il diritto di prendere visione ed esigere la consegna di tutti i beni mobili dimessi dal de c. e nella disponibilità della banca, anche nella sua qualità di depositaria, compresa tutta la documentazione bancaria che si riferisce al medesimo ed alle operazioni tutte dallo stesso effettuate ed operate dalla banca sino al suo decesso; dire la banca tenuta all’immediata dazione all’attore di tutti i documenti ed i titoli in sua detenzione relativi all’investimento operato dal de cuius a mezzo della Banca Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a.,?tramite la sede di Modena, e dalla stessa banca detenuti nel suo conto-deposito titoli per conto terzi dalla stessa acceso presso il Banco Popolare Luxembourg Sa n.26 BLVD Royal – Bo 555-2449 Luxembourg avente il n.80093 di identificazione del conto deposito per conto terzi e il n.3044 di rubrica di esclusiva imputabilità del de cuius ed oggi dei suoi eredi legittimi ed in specie di M. M., con vittoria di spese”.
Per parte convenuta: “Nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte da M. M. nei confronti della Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero s.p.a., ora Banco Popolare Società Cooperativa, in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.3.2011 M. M. esponeva che in data 1.9.2004 era deceduto in Modena il padre M. G. e che eredi legittimi erano lo stesso M. M., i fratelli g. G. e L. e la madre M.B. che nel patrimonio ereditario erano ricomprese somme di denaro investite in titoli depositati nel conto istituzionale n.800093 aperto da Banca Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a. presso Banco Popolare Luxembourg Sa n.26 BLVD Royal – Bo 555-2449 Luxembourg (n.70587 presso Banca Gemina Luxembourg S.a. acquistata nel mese di dicembre 1998 da Banca Popolare di Verona-International Luxembourg, ora Banca Popolare Luxembourg S.A.), la cui rubrica n. 3044 era intestata a G. M.; che gli altri coeredi avevano ceduto i diritti ereditari sulle predette somme a favore dell’attore con scrittura privata del 25.3.2009 autenticata a ministero del notaio dottor P. G. che l’erede inutilmente aveva richiesto alla banca convenuta la restituzione dei predetti beni ereditari. Concludeva, chiedendo il riconoscimento della qualità di erede e la condanna della convenuta alla consegna della documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con il de cuius e alla restituzione dei beni ereditari da essa detenuti.
Si costituiva la convenuta, riconoscendo la qualità di erede dell’attore, ma negando di possedere o detenere beni e/o documenti appartenenti a G. M. e, come tali, facenti parte dell’asse ereditario. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di controparte, evidenziando come già nel 2004 l’istituto di credito, attraverso le proprie filiali, ivi compresa quella in Lussemburgo, aveva svolto le indagini bancarie richieste dagli eredi, accertando che, all’epoca dell’apertura della successione, non sussistevano rapporti attivi a favore del de cuius; che con lettere del 13.9.2004, del 15.9.2004, del 19.10.2004, del 29.11.2004, del 15.11.2004 aveva comunicato loro le informazioni relative ai rapporti bancari pregressi (peraltro passivi) – estinti negli anni 1997-1998 e, dunque, in data antecedente alla morte del loro familiare; che anche le successive iniziative giudiziali promosse presso i Tribunali di Modena e di Verona, finalizzate all’acquisizione di documentazione ed informazioni bancarie concernenti il conto deposito sopra indicato, erano state rigettate; che non sussisteva alcun riscontro probatorio in ordine all’esistenza di tale bene ereditario.
I coeredi, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, di tal che si procedeva nella loro contumacia.
Concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., la causa [?] formale e per testi ed esame dei documenti.
All’udienza dell’11.3.2015 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
Rimessa in istruttoria per l’acquisizione di ulteriore documentazione bancaria a seguito delle difese attoree svolte all’udienza dell?11.3.2015 e nelle comparse conclusionali e repliche, all’udienza del 21.12.2015 le parti precisavano le conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice pronunciava sentenza ex art.281 sexies c.p.c..
1.La domanda proposta da parte attrice è diretta all’accertamento della qualità di erede rispetto alla successione apertasi a seguito della morte di G.M. in Modena in data 1.9.2004 e alla conseguente restituzione delle somme di denaro investite in titoli depositati nel conto istituzionale n.800093 aperto da Banca Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a. presso Banco Popolare Luxembourg Sa n.26 BLVD Royal – Bo 555-2449 Luxembourg (n.70587 presso Banca Gemina Luxembourg S.a. acquistata nel mese di dicembre 1998 da Banca Popolare di Verona International Luxembourg, ora Banca Popolare Luxembourg S.A.), la cui rubrica n. 3044 era intestata a G.M..
La petizione di eredità è prevista dall’art.533 c.c., secondo cui “l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni”.
Si tratta di una speciale azione reale concessa all’erede al di là delle normali azioni possessorie e petitorie e la sua funzione primaria è quella di ripristinare nell’erede la situazione patrimoniale quale era presso il defunto (cfr. in questo senso, Cass.08/8440; Cass.04/5252),”non incontrando i termini previsti per le azioni possessorie e dispensando l’attore dalla c.d. probatio diabolica in ordine alla proprietà dei beni, che invece caratterizza l’azione di rivendica”.
L’attore, infatti, nel giudizio di petizione di eredità, deve provare la sua qualità di erede e che il bene di cui si pretende la restituzione era posseduto a qualsiasi titolo dal defunto.
In particolare, egli deve provare la sua chiamata ereditaria (i fatti costitutivi della chiamata) giacché lo stesso esperimento dell’azione implica accettazione tacita, salvo che l’hereditatispetitio venga iniziata dopo il termine di prescrizione del diritto di accettare: in tal caso, occorre la dimostrazione di aver accettato, anche tacitamente, o di aver acquistato l’eredità nel termine predetto.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio in quanto si fonda sulla allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardati
come elementi costitutivi dello “universum ius” o di una [?] l’attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà del bene attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario per l’usucapione, nella “petitio hereditatis” può, invece, limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni all’epoca dell’apertura della successione fossero compresi nell’asse ereditario (Cass.98/5225; conf. Da Cass.01/10557; Cass.04/5252; Cass.04/13785; Cass.09/1074).
Presupposto dell’azione è il possesso di beni ereditari da parte di terzi al momento dell’apertura della successione ed il rifiuto della consegna. La norma poi richiede che il convenuto possieda a titolo di erede o senza titolo.
2. Ciò chiarito a livello teorico e generale, va osservato che, nel caso di specie, sussiste in primo luogo la legittimazione attiva di M. M. alla proposizione dell’azione di petizione di eredità nella sua qualità di figlio del defunto e, come tale, erede legittimo di Gino M..
Giova poi ricordare che l’azione ex art.533 c.c. è concessa anche al coerede, non esigendo il litisconsorzio necessario con gli altri coeredi, nella specie, pur esistenti ed identificati nei due fratelli g., M. G. e L. e nella madre, M. B. (Cass.69/1730; Cass.08/8440).
L’attore è poi legittimato ad agire ex art.533 c.c. onde conseguire il possesso dei beni ereditari oggetto di causa per l’intero e non solo per la parte corrispondente alla sua quota ereditaria (pari a due noni, come da scrittura privata autenticata con atto notarile del 25.3.2009 sub doc.3 attore), avendo i coeredi ceduto a M. M., a titolo oneroso, i diritti ed i beni ereditari sui rapporti bancari attivi e passivi del defunto con scrittura privata autenticata con atto del 25.3.2009 a ministero del notaio Paolo Giannotti rep.19495 (doc.3 fasc.attore).
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva di Banco Popolare Società Cooperativa, nel quale si è fusa per incorporazione Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero S.p.a., quale soggetto che, nella prospettazione attorea, aveva assunto il deposito di titoli bancari del defunto in amministrazione ai sensi dell’art.1838 c.c., aprendo un conto istituzionale n.800093 presso Banco Popolare Luxembourg Sa ed intestando la rubrica n. 3044 sottostante il predetto conto a G. La banca convenuta, pertanto, nella prospettazione attorea, aveva al momento dell’apertura della successione ed ha tuttora il possesso o comunque la detenzione qualificata dei titoli e delle somme di denaro da essi portati e ne ha rifiutato la restituzione agli eredi.
3. Nel merito, è fondata la prima domanda attorea, avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria della qualità di erede dell’attore rispetto alla successione apertasi a seguito della morte di G. M. in Modena in data 1.9.2004.
M. M. è infatti figlio di G. M. ed, in [?] coerede del defunto, unitamente ai due fratelli germani M. G. e L. e alla madre M, B. come desumibile dall’atto notorio redatto il 12.1.2005 a ministero del dr. P.G. (doc.1 attore), dalla dichiarazione resa dai coeredi il 31.8.2005 alla cancelleria del Tribunale di Modena (doc.2 attore) e dalla scrittura privata autenticata con atto notarile del 25.3.2009 (doc.3 attore).
Alla luce delle allegazioni difensive e delle conclusioni rassegnate dall’attore, deve ritenersi che l’eredità si sia devoluta per successione legittima, atteso peraltro che il testamento del 30.1.2000, pubblicato il 31 gennaio 2011 con atto a ministero del notaio V. C. contiene esclusivamente l’attribuzione agli eredi delle somme di denaro oggetto del presente giudizio e, dunque, deve qualificarsi al più come disposizione a titolo particolare, attributiva della qualità di legatari ai sensi dell’art.588 c.c..
Del resto, la qualità di erede dell’attore non è stata mai contestata dalla convenuta (cfr. missive del 13.9.2004, 15.9.2004, 19.10.2004, 29.11.2004, 15.11.2004 sub doc.24-28 fasc.convenuta) e tale situazione, pur non determinando una trasformazione dell’azione ex art.533 c.c. in rivendica (Cass.84/5304), produce l’effetto di esonerare l’attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l’onere di dimostrare l’appartenenza del bene all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
4. Non può invece trovare accoglimento la seconda domanda attorea di restituzione dei beni ereditari.
I codici numerici allegati dall’attore (nr.800093; 3044 rb; 004539432 ndg o 004539430 ndg) risultano, nel loro neutro significato, sia singolarmente sia nel loro complesso, inidonei ad individuare uno specifico rapporto bancario tra M. G. e l’istituto di credito convenuto.
Al contrario, dalla documentazione prodotta dalla convenuta (missive del 13.9.2004, 15.9.2004, 19.10.2004, 29..11.2004, 15.11.2004 sub doc.24-28), anche a seguito dell’ordinanza del 1.12.2015, è emerso che M. G. era un cliente dell’istituto di credito, la cui posizione era stata identificata con il numero di direzione generale NDG 4539432 e che aveva stipulato con la
convenuta due rapporti bancari, denominati “conto presentazione portafoglio CEI n.53034352” acceso il 26.11.1996 ed estinto il 18.3.1998 ed “un rapporto per finanziamenti personali chirografari n.473580458” acceso il 14.11.1996 ed estinto il 13.9.1997, mentre, al momento dell’apertura della successione in data 1.9.2004, non sussisteva alcun rapporto bancario attivo riferibile al de cuius ed, in particolare, non esisteva alcuna rubrica n.3044, sottostante al conto istituzionale titoli con n.800093 (o con n.70587 o con altro numero sconosciuto), intestata a G.M..
Neppure la prova orale ha consentito di accertare l’esistenza del bene indicato dall’attrice al momento dell’apertura della successione e la sua appartenenza al patrimonio ereditario.
L’interrogatorio formale del legale rappresentante del Retptertfi 21/o2/2015 confessorio.
Il teste di parte attrice, l.A. direttore presso la banca convenuta dal 1984 al 1986 e poi dirigente del settore commerciale nel 1992, ha confermato che G. M. era cliente della filiale di Sassuolo, ma ha altresì evidenziato che il de c., nel periodo in contestazione, non era titolare di “depositi di denaro rilevanti, tantomeno nell’ordine di miliardi di lire”, trattandosi di “cliente affidato per circa 10-20 milioni di lire” e che egli stesso nel 1992 non aveva certamente invitato il defunto ad effettuare l’investimento in titoli indicato da parte attrice, in quanto il Banco San Geminiano e San Prospero non aveva rapporti con Banca Gemina Luxembourg SA tali da consigliare ai suoi clienti di trasferire il loro denaro presso tale banca.
Ancora, non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria alle trascrizioni delle registrazioni telefoniche effettuate con i funzionari della banca (doc. prodotti dall’attore unitamente alla memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) sia in quanto, ai sensi dell’art.2712 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate solo le registrazioni fonografiche, che nel caso di specie non sono state prodotte da M. M. sia in quanto il loro contenuto risulta assai generico ed equivoco e, dunque, suscettibile di plurime e diverse opzioni interpretative, non chiarite neppure nell’ambito del presente giudizio.
Infine, non è ammissibile l’istanza attorea di ispezione giudiziale mediante delega alla Polizia Tributaria, formulata anche all’odierna udienza, per i motivi già indicati nell’ordinanza del 31.5.2012, depositata il 1.6.2012.
La mancata prova che il bene, di cui l’attore pretendeva la restituzione, era stato posseduto a qualsiasi titolo dal defunto conduce necessariamente al rigetto della seconda domanda attorea.
5. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, vanno poste a carico dell’attore, in quanto la sua qualità di erede non era mai stata contestata dalla banca convenuta ed egli è rimasto soccombente in ordine alla seconda domanda.

P.M.Q.

Il Giudice Istruttore, in qualità di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiara M. M. erede legittimo di Gino M., deceduto in Modena il 1.9.2004;
rigetta la domanda di restituzione proposta da M. M. nei confronti di BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA (già BANCA POPOLARE DI VERONA SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO S.p.a.);
condanna M. M. alla rifusione, a favore [?] COOPERATIVA (già BANCA POPOLARE DI VERONA SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO S.P.A.), delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00 oltre rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Modena, 21 dicembre 2015
Il Giudice
Dott.ssa Carmela Italiano

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