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Vaccini: indennizzo in caso di danni anche quando non obbligatori

Incostituzionale la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non si prevede l’indennizzo per chi abbia subito una permanente menomazione psico-fisica a seguito di una vaccinazione non obbligatoria. Questa la conclusione della sentenza n. 268 emessa dalla Corte Costituzionale in data 14 dicembre 2017.
La legge in esame prevederebbe un indennizzo per le sole conseguenze derivanti da vaccinazione obbligatoria. Non può rispettare il principio di uguaglianza e di pubblica utilità una legge che non tiene conto dei vaccini non obbligatori. Un esempio è il vaccino antinfluenzale: anch’esso, come quelli obbligatori, ha l’obiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale all’interno della popolazione di riferimento. Detto ciò, sarebbe davvero ingiusto consentire che in questo caso siano i singoli a sopportare il costo di un pubblico beneficio come la salute pubblica.
Tale giudizio, specifica la Corte, non implica alcuna valutazione negativa sull’effettivo grado di affidabilità scientifica della somministrazione dei vaccini. La previsione di un indennizzo, al contrario, completa una sorta di “patto di solidarietà” tra l’individuo e la collettività. In questo modo si contribuisce a rendere più affidabile ogni programma volto alla maggiore diffusione dei trattamenti vaccinali al fine di ottenere una più ampia copertura tra la popolazione.

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