CTUNews giuridiche

Non è concorrenza sleale se il prodotto imitato non si identifica con il produttore.

Non c’è concorrenza sleale per “servile imitazione” se un oggetto non riproduce gli elementi caratteristici e “capricciosi” di un altro. E’ il contenuto di una sentenza della Corte di Cassazione ripreso dal giudice del Tribunale di Trieste per rigettare la richiesta di condanna, da parte di un’azienda produttrice di sedie e sgabelli, nei confronti di una concorrente che, a dire della prima impresa, aveva palesemente imitato due dei suoi prodotti, arricchendosi dunque indebitamente.
Dopo un lungo iter processuale che ha visto le due aziende portare il contenzioso dinanzi ai giudici della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trieste, la ditta P. ha contestato alla ditta L. di aver copiato due dei suoi modelli di sedute che, vendute alla flotta navale Carnival, hanno procurato delle grosse commesse e dunque alti ricavi.
Di tutta risposta la ditta L. ha citato in giudizio la prima azienda per condotta anticoncorrenziale, in quanto secondo L. la ditta P. aveva solo millantato l’esistenza di una registrazione e di un  brevetto sulle due sedute, oggetto del contenzioso, e, inoltre, era riuscita attraverso “modalità scorrette” – si legge nella sentenza del Tribunale di Trieste – ad ottenere “dagli uffici doganali e dal personale addetto ai cantieri navali (Fincantieri) documenti riservati”, mettendo in atto una reale violazione delle regole di correttezza professionale (ex art. 2598, n 3, c.c. e, o, in subordine, comportamento illecito ex.art.2043 c.c)”.
Per diramare la causa il giudice triestino ha chiesto l’intervento di una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) per avere un parere più obiettivo sulla richiesta delle parti. L’incaricato ha rilevato innanzitutto che “non essendo stato depositato per i due modelli di sedie in esame nessun tipo di brevetto (trattandosi quindi di prodotti non registrati), non è utilizzabile la terminologia e la metodologia di individuare i caratteri dell’oggetto. Sicuramente – ha proseguito il Ctu nella sua relazione – non può essere utilizzata la terminologia e il metodo di osservazione che si utilizza per valutare un modello registrato”.
Al riguardo il Ctu ha rilevato la diversità tra il concetto di “carattere individuale”, secondo la legge sui modelli, e quello di “carattere individualizzante”. In particolare è stato illustrato che “il carattere individualizzante è quel carattere gratuito, capriccioso, non riferibile all’estetica del prodotto che consente di creare un collegamento tra il prodotto stesso e il produttore. In questo caso il carattere individualizzante si comporta come una specie di marchio di impresa che non definisce il prodotto per i suoi pregi estetici ma collega semplicemente prodotto a produttore”.
Il tribunale di Trieste ha osservato che nelle cause di concorrenza sleale “pura” per imitazione servile del prodotto, è richiesta la “rigorosa individuazione, da parte dell’attore, delle forme dotate di efficacia individualizzante, ovvero della capacità distintiva del prodotto”. In assenza di tali presupposti – ha dunque deciso il Giudice –  la convenuta ha correttamente sostenuto che non costituisce illecito l’imitazione del prodotto altrui in un regime di libera concorrenza tutelato con norme di rango costituzionale come l’articolo 41 della Carta”.
Su www.iltuoforo.net la sentenza per intero

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Stefania Di Ceglie

Giornalista

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button