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Corte Costituzionale: illegittimo il requisito di residenza per accesso al fondo di sostegno all'affitto

La sentenza n. 166/2018 emessa dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11, comma 13, DL. N. 112 del 25.06.2008, ovvero l’introduzione del requisito dei 10 anni di residenza nello Stato (o 5 in Regione) per gli stranieri che fanno richiesta per un fondo di sostegno alle famiglie povere.
Le parti coinvolte vedono un ricorso presentato da una cittadina salvadoregna (supportata da ANSGI e APN) contro un bando attraverso il quale la Regione Lombardia metteva in atto la normativa nazionale sul fondo di sostegno per gli affitti. Il requisito dei 10 anni, però, secondo i giudici costituzionali «attinge gli estremi della irrazionalità intrinseca» in quanto combacia con il periodo utile per ricevere la cittadinanza. Irragionevole è anche quello dei 5 anni di residenza nella Regione, perché non vi è alcuna correlazione «tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale».
La pronuncia, è bene non dimenticarlo, viene in seguito a sentenze recentemente espresse su temi simili quali la legge regionale della Liguria per l’accesso degli stranieri alle case popolari (sentenza 106/2018) e quella del Veneto per l’accesso agli asili nido (sentenza 107/2018).
Una spiegazione del verdetto giunge dell’avvocato di ASGI Alberto Guariso, il quale afferma che «la sentenza riafferma non solo un principio fondamentale di uguaglianza tra italiani e stranieri, ma mette per l’ennesima volta un freno alle scelte politiche di quanti, in una esasperata logica di localismo, finiscono per premiare il “bisognoso immobile” e punire quanti, affrontando sacrifici, si spostano tra una regione e l’altra alla ricerca di condizioni migliori: una scelta che purtroppo molte regioni, prima fra tutte la Lombardia, continuano invece a praticare».
 

Fonte: Asgi
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