Sentenze

Tribunale di Vicenza, Sez. I Lavoro – Sentenza n. 11/2017 del 12.01.2017 (Dott. P. Talamo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
– PRIMA SEZIONE CIVILE –

SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Talamo ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2014 RG Lav. promossa da:
M. M., rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall’avv. M. S., con domicilio eletto presso il suo studio in VICENZA,

ricorrente

contro

C. S., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. C. M. L., con domicilio eletto presso il suo studio in ARZIGNANO,

resistente

conclusioni : come precisate nel corso dell’udienza in data 12.1.2017.
Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa.
motivazione
La ricorrente è stata assunta il 16/9/11 per lo svolgimento di mansioni di commessa (settore abbigliamento). La ricorrente, rientra dalla maternità (compiuto un anno da parte della figlia), è stata, con missiva datata 25/11/13 licenziata per GMO (“calo di lavoro dovuto alla crisi in corso”).
Lamenta la ricorrente l’illegittimità del licenziamento e ciò anche sotto il profilo del criterio di scelta del dipendente da licenziare. Sotto tale aspetto allega la ricorrente avere altre colleghe, di minor anzianità, proseguito nel rendere la prestazione lavorativa.
Si difende la parte convenuta allegando avere attraversato periodo di crisi con calo di guadagno “per di più in concomitanza di investimento effettuato sull’immobile aziendale (ampliato e ristrutturazione) “e di avere, sempre nell’anno 2013, licenziato 3 (compresa la ricorrente) delle quattro commesse in servizio [in effetti il LUL dalla convenuta dimesso dimostra il licenziamento di una dipendente a luglio e di altra dipendente a dicembre; dimostrato è quindi la permanenza in azienda di una sola dipendente (tale R.) con anzianità superiore alla ricorrente]. Ha ammesso la datrice di lavoro di essersi comunque avvalsa, in seguito al licenziamento, delle altre dipendenti licenziate unitamente alla ricorrente; prestazione rese da tali soggetti quali lavoratrici accessorie, utilizzate nei limiti di legge consentiti e retribuite con voucher.
La ricorrente è stata licenziata per l’asserita sussistenza di un giustificato motivo oggettivo determinato dal calo del lavorò “e, quindi, per riduzione degli introiti aziendali”; la difesa di parte convenuta è, infatti, tutta incentrata sulla sussistenza di difficoltà finanziarie (“flessione consistente dei guadagni, tanto da essere costretta a ridurre drasticamente i costi aziendali”) e non sull’effettuazione di una scelta organizzativa attinente le modalità di svolgimento dell’attività di impresa. Questa e solo questa è la ragione che deve essere oggetto di verifica giudiziale.
I bilanci dimessi dalla convenuta non danno conto della flessione posta a fondamento del recesso datoriale. Ed infatti i detti bilanci documentano, con riferimento al periodo intercorrente tra il 2010 (anno precedente all’assunzione della ricorrente) ed il 2011 (anno del licenziamento) una sostanziale stabilità nei ricavi e, anzi, con riferimento al dato afferente l’anno 2010, un leggero incremento. Indicativo di buona salute aziendale, come peraltro la ricorrente segnala, è il costante aumento della spesa per ordinativi; incremento che può essere ragionevolmente spiegato con l’effettiva vendita, di anno in anno, dei prodotti acquistati. Lo stesso dato afferente l’utile ovvero la perdita di esercizio è scarsamente significativo; la ricorrente risulta essere stata assunta in periodo di andamento negativo e poi licenziata in fase di evidente ripresa. Tali dati e la sostanziale loro stabilità sono ancor più rilevanti ove si ponga mente al fatto che la convenuta, nel corso del periodo in trattazione (dal 2010 in poi), come dalla stessa segnalato, ha effettuato significativo investimento (ampliamento e ristrutturazione locali di vendita); investimento di per sé indicativo, in assenza di dati di segno contrario che nel caso di specie non emergono, di buone prospettive di crescita.
Indimostrate, quindi, sono le ragioni dalla stessa parte ricorrente addotte a giustificazione della riduzione di personale.
Pertanto, poiché l’onere della prova circa la sussistenza della ragioni fondanti il licenziamento è a carico della convenuta datrice di lavoro, ne viene che il licenziamento intimato alla ricorrente è illegittimo e, come tale, fonte dell’obbligo risarcitorio di cui all’art. 8, Legge 604/66.
Ciò detto, in considerazione della limitata anzianità di servizio della ricorrente, delle evidenti ridotte dimensioni dell’impresa datrice di lavoro e, di contro, tenuto conto della condizione della ricorrente che, all’epoca del licenziamento era da poco divenuta madre, l’indennità di cui alla norma appena sopra menzionata può essere determinata in misura pari a n. 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Salva la facoltà per il datore di lavoro di ricostituire il rapporto di lavoro con la lavoratrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, non documentate le spese vive, possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara l’illegittimità del licenziamento in data 25/11/13 comminato dalla convenuta C. S. in danno del ricorrente M. M.;
Condanna la convenuta C. S. a riassumere entro il termine di tre giorni la ricorrente M. M. o, in mancanza, a risarcire il danno versando alla ricorrente una indennità di importo pari a 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo goduta oltre ad interessi di legge sulla somma di anno in anno rivalutata e rivalutazione monetaria con decorrenza 25/11/13 fino al pagamento effettivo;
Condanna altresì la parte convenuta C. S. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite a tale titolo liquidando, per compensi, la somma di € 2.800,00 oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Vicenza, 12/01/2017.
Il Giudice
dott. Paolo Talamo

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