Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 269/2015 del 28.07.2015 (Dott. Gesumunno)

Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 28.5.2014

DA

D.G., comparso in causa a mezzo dell’avv. S. F. del foro di Napoli e dell’avv. V. L. del foro di Verona per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano,

CONTRO

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti M. C. e G. P. per mandato a margine della memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Verona,

NONCHÉ CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell’avv. D. G. per procura generale alle liti a rogito del Notaio C. di Roma n. 77778/19476 del 23/12/2011 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona,

NONCHÉ CONTRO

S.C.C.I. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, società cessionaria del credito, giusta contratto di cessione del 29.11.1999, ai sensi dell’art. 13 della L. 448/98, della quale l’INPS è procuratore speciale giusta procura per atto notaio G. T. di Roma in data 15.2.2000 n. rep. 9320, comparso in causa a mezzo dell’avv. D. G.

OGGETTO: annullamento cartella di pagamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 22.4.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Disattesa e rigettata ogni eventuale tardiva ed inammissibile difesa e deduzione ex adverso affinché voglia emettere nei confronti di Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, i seguenti provvedimenti: accogliere integralmente il presente ricorso e disporre l’annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento e del sottostante ruolo sopra indicato; dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

CONCLUSIONI DI EQUITALIA NORD S.p.A.:

In via pregiudiziale:
accertarsi e dichiararsi la tardività del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione ex artt. 617 c.p.c. e 24 D. lgs. n. 46/1999;
accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto gli estratti di ruolo non sono atti autonomamente impugnabili;
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agente di riscossione e, conseguentemente, l’improcedibilità e/o inammissibilità nei confronti dello stesso delle censure relative alla notificazione dell’avviso di addebito n. 42220130003637327;
Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell’Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nord S.p.A., in quanto infondata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.

CONCLUSIONI DELL’INPS:

In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto;
in via principale nel merito, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, condannandosi l’opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicate nelle cartelle di pagamento e nell’avviso di addebito, o a quelle accertate come dovute in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
spese diritti e onorari di causa rifusi.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 28.5.2014, D.G. conveniva in giudizio sia Equitalia Nord spa e l’Inps per ottenere l’annullamento, previa sospensione, delle cartelle di pagamento e dei sottostanti ruoli ivi specificati. A sostegno del ricorso esponeva di avere richiesto ad Equitalia Nord la stampa dell’estratto del ruolo di avere appreso pertanto solo il 18.4.2014 dell’esistenza delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito meglio specificati in ricorso con cui si ingiunge il pagamento di complessivi € 31.079,16 e di cui sostiene di non aver mai ricevuto la notifica .

Il ricorrente eccepiva

1) nullità / inesistenza della notifica per violazione dell’art 26 del dpr 602/73 in relazione all’art 138, 148 cpc ;

2) nullità della notifica per il caso in cui la relata sia disgiunta dall’atto notificato, priva del nome del destinatario della cartella, per violazione dell’art art 26 del dpr 602/73 e art 137 e 148 cpc,

3) Inesistenza della notifica per il caso in cui fosse stata effettuata a mezzo a mezzo servizio postale

4) Nullità della notifica in difetto di prova dell’originale della cartella corredata della pedissequa relata di notifica

5) Nullità della notifica in caso di difetto di prova dei poteri di notificazione in capo ai soggetti che avrebbero compiuto la notifica delle cartelle impugnate. L’Inps si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione in quanto tardiva. Esponeva inoltre che la parte ricorrente aveva effettuato taluni pagamenti parziali in ordine ad una delle cartelle. L’Inps eccepiva in via principale l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente relative ai dedotti vizi di notifica delle cartelle. In ogni caso eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni aventi per oggetto tali vizi. In subordine osservava che il giudizio di opposizione a cartella ha come oggetto il merito della pretesa contributiva e che l’opponente nulla aveva eccepito in ordine all’an ed al quantum del credito iscritto a ruolo. In ogni caso il diritto dell’Inps al pagamento era divenuto incontrovertibile a causa della mancata opposizione nei termini di legge.

Si costituiva in giudizio Equitalia Nord ed eccepiva in via preliminare la tardività dell’opposizione. Nel merito osservava che: la notifica delle cartelle opposte era avvenuta regolarmente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prodotto in copia riportante attestazione di conformità all’originale; che l’originale della cartella era stato consegnato al contribuente mentre gli estratti del ruolo attestavano la corrispondenza tra le cartelle emesse e le notifiche prodotte; che il disconoscimento delle copie prodotte non era stato effettuato in maniera specifica e puntuale ai sensi dell’alt 2719 c.c. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni relative alla notifica dell’avviso di addebito n. 42220130003637327, la cui notifica era di competenza dell’Inps ai sensi dell’art. 30 DL 78/10.

La causa non necessitava di istruttoria e pertanto veniva fissata udienza discussione.

***

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata. I motivi di opposizione, di seguito paratamente esaminati, sono infondati.
Nullità della notifica per il caso in cui la relata sia disgiunta dall’atto notificato, priva del nome del destinatario della cartella, per violazione dell’art art 26 del dpr 602/73 e art 137 e 148 cpc,

La parte ricorrente sostiene che la notifica della cartella è nulla, nel caso in cui le copie di relate prodotte dal concessionario siano disgiunte dalle corrispondenti cartelle e prive dell’indicazione del destinatario. La parte ricorrente ha disconosciuto ex art. 215 e c.p.c. e 2719 le eventuali relate o prove della notifica prodotte in copia.

La parte convenuta Equitalia Nord ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate mediante le quali sono state consegnate le cartelle impugnate.

Tali avvisi di ricevimento attestano la consegna al destinatario e riportano la data e la sottoscrizione di quest’ultimo. Il disconoscimento della conformità agli originali non è stato effettuato dalla parte ricorrente in maniera completa e specifica. A tal proposito la Corte di Cassazione ha stabilito il condivisibile principio secondo il quale “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass.7775/14).

La parte ricorrente si è limitata a disconoscere, in via anticipata rispetto alla costituzione di parte opposta Equitalia Nord, la conformità all’originale dei documenti che quest’ultima avrebbe prodotto. La genericità del disconoscimento è confermata proprio dal fatto che la il disconoscimento viene formulato prima ancora di avere visione del documento prodotto in copia. Peraltro tutti gli avvisi di ricevimento prodotti da Equitalia riportano il timbro attestante la conformità all’originale. Equitalia Nord ha prodotto gli estratti del ruolo dai quali si può verificare la corrispondenza tra il ruolo, la cartella e l’allegato avviso di ricevimento.

Inesistenza della notifica per il caso in cui fosse stata effettuata a mezzo a mezzo servizio postale

La parte opponente sostiene che l’Agente della Riscossione non può procedere alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo necessario l’intervento dei soggetti abilitati ex art. 26 DPR 602/70.

La doglianza è infondata. La questione in diritto è già stata risolta, in senso contrario alla tesi di parte opponente, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all’ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l’agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell’art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all’ufficiale postale; la norma non prevede affatto – in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all’ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.

La questione non si pone per quanto riguarda l’avviso di addebito 4220130003637327. Infatti tale atto, per espressa previsione di legge può essere notificato direttamente dall’Inps mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 30 DL78/10 (doc. 2 Inps).

Nullità della notifica in difetto di prova dell’originale della cartella corredata della pedissequa relata di notifica.
Secondo parte ricorrente l’agente della riscossione deve comunque provare di avere notificato le cartelle impugnate nella loro integrità e, in mancanza di tale prova, la notifica deve considerarsi nulla e/o inesistente. La parte opponente richiama la previsione dell’art. 26 DPR 602/70 secondo la quale il Concessionario deve conservare la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha obbligo di farne esibizione su richiesta del Contribuente o dell’Amministrazione. L’opponente eccepisce inoltre che la relata di notifica deve essere apposta in calce all’originale della cartella ed alla copia dell’atto.

Anche sotto questo profilo l’opposizione deve essere disattesa. Infatti la stessa norma invocata dalla parte opponente prescrive la redazione della relata e la conservazione della stessa solo in caso di notifica della cartella nelle forme ordinarie, mentre richiede la conservazione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione mediante raccomandata. Inoltre Equitalia Nord ha prodotto in giudizio gli estratti del ruolo in copia conforme all’originale, vidimati e firmati contenenti l’asseverazione ex art. 5 DL n. 669/96 e DM 321/99. La mancata produzione in giudizio delle copie integrali delle cartelle esattoriali è supplita dall’estratto del ruolo, dal quale si evince l’entità dei crediti, il numero della cartella e la data di notifica, che corrisponde a quella ricavabile dagli avvisi di ricevimento.

A tale proposito la Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo il quale “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (Cass. 10326/14).

L’agente della riscossione deve fornire la dimostrazione dei poteri di notificazione in capo ai soggetti che avrebbe compiuto la notifica delle cartelle impugnate.

La parte opponente eccepisce, in carenza di tale dimostrazione, l’inesistenza delle notifiche.

L’eccezione è palesemente infondata. Equitalia Nord ha dimostrato mediante i documenti prodotti di avere eseguito direttamente, come consentito dall’art. 26 DPR 602/70, le notifiche delle cartelle mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla base delle argomentazioni sopra svolte l’opposizione deve essere rigettata in quanto integralmente infondata. La parte opponente non ha svolto alcuna eccezione sul merito della pretesa creditoria esercitata mediante la notifica delle cartelle e dell’avviso di addebito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l’opposizione
2) Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte convenuta in € 2.000 per compensi oltre accessori di legge e rimb. forf. se dovuti
3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 22.4.2015

IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno

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