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Nullità della notifica – Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 402/2018, giudice Rispoli

NOTIFICA – NULLITÀ – DESTINATARIO – FAMILIARE CONVIVENTE – DATA APPOSTA PENNA
Non può invocarsi la nullità della notifica per avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario se risulti che la raccomandata sia stata ricevuta da familiare convivente con il destinatario stesso, sebbene quest’ultimo abbia provato a indicare una data diversa apponendo a penna, sulla busta, la data invocata.

CASSAZIONE 13614/2018
NOTIFICA – RACCOMANDATA – CONSEGNA A DOMICILIO – RELAZIONE CON IL DESTINATARIO DELL’ATTO
Non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, consegnata nel domicilio della persona destinatala, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rivenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione con il destinatario dell’atto.

ARTICOLO 160 CODICE DI PROCEDURA CIVILE: «La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.»



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. Maria Rosaria Rispoli – Presidente
2. dr. Antonietta Savino – Consigliere rel.
3. dr. Stefania Basso – Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all’udienza del 19 gennaio 2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.736 del Ruolo Generale del lavoro dell’anno 2013

T. I. I. – in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in proprio e per conto della S.. S.p.A., rapp. to e difeso dall’avv. S. G., con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via G. F. n.4

Appellante

N. F., rapp. to e difeso dall’avv. C. I., elettivamente domiciliato in Napoli, via G. n. XX, presso lo studio I.

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12/2/2013, l’Inps proponeva appello avverso la sentenza n.2982/12 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 25/10/2012, con la quale era stata accolta l’opposizione di N. F. avverso la cartella esattoriale n. 0172011001555132, avente ad oggetto contributi previdenziali afferenti la gestione commercio, che era stata annullata. L’appellante Istituto ha censurato la decisione sostenendo in primo luogo l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione in quanto tardivamente proposta rispetto alla data di notifica della cartella risalente all’8/3/11 e non alla data successiva indicata dal N.

Erronea era pure la decisione di merito, che aveva accolto l’opposizione sul presupposto non provato che l’opponente fosse iscritto alla gestione separata di cui alla legge 335/95, sicché nella fattispecie concreta non si poneva il problema della doppia iscrizione a due diverse gestioni previdenziali; in ogni caso la sentenza aveva recepito acriticamente le risultanze dell’espletata prova testimoniale.

L’appellante Istituto chiedeva, quindi, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione e in subordine il rigetto della domanda formulata in primo grado.

Ricostituito il contraddittorio, N. F. chiedeva il rigetto dell’appello per i motivi di cui alla memoria difensiva.

All’udienza di discussione odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello dell’Inps è fondato e pertanto va accolto.

Con il primo motivo di censura, assorbente di ogni ulteriore questione fatta valere, l’Inps censura la sentenza per avere ritenuto implicitamente ammissibile e tempestiva l’opposizione proposta dal N. avverso la cartella esattoriale, la cui data di. notifica risaliva all’8/3/11, come dedotto e comprovato in primo grado attraverso il deposito dell’estratto di ruolo.

La censura è fondata.

Ed invero, seconde il condiviso orientamento della suprema XX, “in tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall’istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall’Inps, l’accertamento della tempestività del ricorso proposto dall’ingiunto, con riguardo all’osservanza del termine prescritto dall’art. 24, comma 5, d. lgs, 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale, quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista “ex lege”, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l’acquisizione degli elementi utili anche “aliunde”, in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell’eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas iudicandi” derivante dalla preclusione dell’azione giudiziale (cfr. in tal senso Cass. 2007/11274, 2003/16207 e 2004/10). Ciò anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto.

Infatti, atteso che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. n. 18145 del 2012 e 2016/23397), il controllo relativo alla tempestività della proposta opposizione doveva essere effettuato in via preliminare, tanto più nel caso concreto in cui l’Inps aveva espressamente eccepito nella sua memoria difensiva e ribadito in udienza la tardività della proposta opposizione.

Orbene, pur risultando dal fascicolo di primo grado (cfr. verbale di udienza dell’1/6/2012) che il Tribunale aveva espressamente ordinato all’E. la produzione della relata di notifica della cartella in oggetto e pur risultando inserito all’interno del fascicolo d’ufficio del primo grado l’avviso di ricevimento della cartella con il timbro di conformità di E. del 17 luglio 2012 (presumibilmente in conseguenza del predetto ordine di esibizione documentale), nulla si legge in proposito in sentenza.

La decisione infatti nulla dice circa la preliminare questione in oggetto, occupandosi esclusivamente del merito della causa.

Orbene il predetto avviso di ricezione, di cui non può non tenersi conto (atteso che peraltro anche in questo grado di giudizio era stato fatto ordine all’E. di produrre la relata di notifica della cartella), conferma quanto già risulta dall’estratto di ruolo e quanto evidenziato dall’Inps, ossia che la data di notifica della cartella, spedita a mezzo posta raccomandata direttamente dal concessionario E., risale all’8 marzo 2011, data in cui risulta ricevuta da familiare convivente dell’attuale f) appellano (tale N. G.), sconfessando che la data di notifica risalga a quella diversa e successiva indicata dal N. del 24 marzo 2011. Di tale altra data non vi è peraltro alcuna prova certa (tale non potendo essere considerata la fotocopia della busta di ricezione inviata telematicamente, sulla quale risulta l’apposizione a penna della predetta data, nonché del termine ultimo per proporre opposizione). Ne consegue che l’opposizione proposta solo in data 3/5/2011 deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.

Non può, invece, tenersi conto dei rilievi dall’odierno appellato circa la necessità dell’invio e ricezione del cosiddetto CAN (ossia la seconda raccomandata, che peraltro non richiede anche l’avviso di ricevimento) laddove la notifica non avvenga nelle mani proprie del destinatario, come prescritta dall’art. 7 della legge postale 890/82, o della nullità della notifica per mancata compilazione della relata, attesa la loro tardività; ed invero la questione della irregolarità della notifica della cartella, avvenuta lo si ribadisce presso il domicilio del N. nelle mani di familiare convivente, doveva essere dedotta nel ricorso di prime cure al fine di giustificare la non tempestività della proposta opposizione, laddove formali proposte, notificazione della qualificate come e, pertanto, anche in quanto proposte portiere), un’apposita ossia relata invece nel predetto atto introduttivo il ricorrente aveva semplicemente allegato che la notifica era avvenuta il 24 marzo 2011. Aggiungasi che le eccezioni attinenti alla regolarità della cartella di pagamento, vanno opposizione agli atti esecutivi per questo motivo sono tardive, ben oltre il termine di venti giorni fissato dall’art. 617 c.p.c., la cui inosservanza comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio.

In ogni caso le eccezioni in oggetto sono anche infondate.

Ed invero occorre evidenziare che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (anche il senza necessità di redigere di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n.14196/14, 16949 del 2014 e 2016 n. 4884). Va ancora rilevato che, contrariamente all’assunto dell’appellato, che in tal modo nostra di conoscere perfettamente le modalità di avvenuta notifica della cartella a mani del familiare convivente, l’invio della raccomandata informativa per l’ipotesi in cui la notifica postale sia stata ricevuta da soggetto diverso dal destinatario (introdotta dal comma 2 quater e 2 quinquies dell’articolo 36 del DL 248/07, conv. in legge 31/08, in vigore primo marzo 2C08, che ha modificato l’art. 7 della legge 890/82, aggiungendo il 6 comma) vale solo per le notifiche postali effettuate per il tramite dell’ufficiale giudiziario e non per la notifica postale diretta, alla quale non si applica la citata legge postale (cfr. tra le tante Cass-17598/2010, 911/2012, 14146/2014 e 2016/12003). Nessun dubbio poi che sia chi proponga l’opposizione a dovere fornire la prova piena della tempestività della stessa e non certo l’Ente previdenziale che eccepisce la tardività dell’azione.

In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso che deve essere dichiarata la inammissibilità dell’opposizione proposta in quanto tardiva.

Considerata la complessità delle questioni esaminate ed il diverso esito dei giudizi, stimasi equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Corte così provvede: Accoglie l’appello dell’Inps e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta in primo grado avverso la cartella esattoriale n. 0172011001555132. Compensa le spese del doppio grado.

Napoli 19/1/2018

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