Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 242/2015 del 28.07.2015 (Dott. Gesumunno)

Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 15.1.2013

DA

EDIL LE CASTELLA SAS DI M. R. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell’avv. G. P. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell’avv. G. F. per procura generale alle liti a rogito del Notaio C. di Roma n. 77778/19476 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona,

NONCHÉ CONTRO

S.C.C.I. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, società cessionaria del credito, giusta contratto di cessione del 29.11.1999, ai sensi dell’art. 13 della L. 448/98, della quale l’INPS è procuratore speciale giusta procura per atto notaio G. T. di Roma in data 15.2.2000 n. rep. 9320, comparso in causa a mezzo dell’avv. G. F.

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 15.4.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Nel merito:
dichiararsi invalido e/o inefficace il ruolo emesso dall’I.N.P.S. di Verona con l’avviso di addebito 422 2012 00025702 68000 notificato alla ricorrente in data 6.12.2012 e, conseguentemente, dichiararsi l’invalidità e/o l’inefficacia del predetto avviso di addebito.
Vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DELL’INPS:

Revocata la sospensione dell’esecutività dell’avviso di addebito, respingersi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto condannarsi la società Edil Le Castella sas di M. R. al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle somme esposte nell’avviso o ovvero in subordine alla diversa somma che risulterà in corso di causa. Spese diritti onorari di causa rifusi.

L’opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati

La società opponente è tenuta al pagamento dei contributi calcolati secondo il criterio virtuale ex art. 29 DL 244/95.
Nel settore dell’edilizia l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto “minimale contributivo”), secondo la regola generale stabilita – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l’individuazione di altri casi al D.M. 16 dicembre 1996, il quale rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti. Conseguentemente, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede (Cass. 11 agosto 2005, n. 16873);

In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (Cass. n. 3969/11 e n. 22724/13).

L’ispettore Inps Manzani Maurizio, sentito come testimone, ha chiarito che nel computo della contribuzione virtuale vengono sempre detratte le ore di permesso previste dalla contrattazione collettiva.

Il teste Manzani, a fronte della contestazione di parte opponente sulla posizione del sig. Macrill Antonio, assunto a part time, ha escluso che siano stati calcolati i contributi sul tempo pieno per i primi tre mesi del rapporto di lavoro, chiarendo che i contributi sono stati calcolati solo tenendo conto delle sole ore non retribuite come da prospetti paga.

Così pure per il lavoratore Chokri l’ispettore ha confermato che la ditta non aveva comunicato l’esistenza di un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata e quindi si era tenuto conto dei soli prospetti rilasciati con “zero ore”.

L’opposizione é fondata per quanto concerne i contributi addebitati dall’Inps per effetto del disconoscimento dei contratti a part time stipulati in misura percentuale superiore rispetto a quella consentita dal CCNL di settore.

La tesi sostenuta dall’Inps non è condivisibile. Questo Giudice si è già pronunciato sulla questione nella sentenza n. 112/2012 del Tribunale di Verona, la cui motivazione si riporta di seguito e si conferma integralmente: “La ditta ricorrente ha pacificamente stipulato un numero di contratti a tempo parziale superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL del settore edilizia ed artigianato firmato il 23.7.2008. L’art. 97 del CCNL prevede infatti che, fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa …”.

L’Inps e Inail sostengono la tesi secondo la quale la violazione del limite previsto dal contratto collettivo privi il datore di lavoro della legittimazione contrattuale alla stipulazione di rapporti a part time, con la conseguente applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto fosse a tempo pieno e che quindi, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.

La parte ricorrente contesta la fondatezza di tale argomentazione rilevando che il CCNL non può estendere la propria efficacia ad un soggetto terzo come l’Inps o l’Inail e che comunque la disposizione contrattuale in esame non prevede, per il caso di superamento del limite percentuale fissato, la sanzione di conversione dei contratti part time in rapporti a tempo pieno.

Le argomentazioni svolte dagli Istituti previdenziali a sostegno della propria tesi non sono condivisibili. Infatti i presupposti per potere applicare il criterio del minimale virtuale sono specificati per il settore edile nell’art. 29 D.L: 244/1995.

Retribuzione minima imponibile nel settore edile.1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”). L’Inps ha riconosciuto che, anche con riferimento ai contratti a tempo parziale del settore dell’edilizia, “la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato” (vedi circolare 269 del 30 ottobre 1995).

Pertanto si deve stabilire nel caso concreto quale sia l’orario di lavoro “normale” previsto dalla contrattazione collettiva. Giova precisare che l’Inps non invoca il contratto collettivo quale fonte valida “erga omnes”, ma sostiene che il CCNL sia, per espressa indicazione del legislatore, il parametro di calcolo della retribuzione. Nel caso in esame l’istituto sostiene che le parti collettive abbiano inteso considerare come orario normale il tempo pieno, a causa della violazione dei limiti fissati per la stipulazione di contratti part time.

Ciò premesso, il limite fissato dal CCNL all’art. 97 è ispirato alla finalità di reprimere l’abuso del contratto a part time nell’edilizia, settore nel quale spesso viene utilizzato per mascherare rapporti di lavoro a tempo pieno. Le parti collettive tuttavia non hanno previsto espresse sanzioni di nullità parziale a carico dei contratti stipulati in violazione del limite del 3%. Pertanto i contratti a part time stipulati oltre tale limite, concorrendo gli altri requisiti di legge, devono ritenersi validi. Ne consegue che l’orario “normale” su cui parametrare il calcolo dei contributi coincide con quello pattuito dalle parti nei contratti a tempo parziale.

Sulla base delle osservazioni che precedono, in mancanza di nuove e convincenti argomentazioni a sostegno della tesi di parte opposta, la pretesa contributiva relativa ai contratti a tempo parziale stipulati oltre il limite fissato dal CCNL deve ritenersi infondata.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento dell’opposizione dichiara che la società convenuta è tenuta a pagare le somme richieste dall’Inps mediante l’impugnato avviso di addebito, fatta eccezione per le somme addebitate per effetto del disconoscimento dei contratti a tempo parziale stipulati dalla società opponente oltre il limite percentuale fissato dal CCNL settore Edilizia
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite
3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 15.4.2015

IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno

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