Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 107/2015 del 28.07.2015 (Dott. Gesumunno)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 16.1.2014

DA

D.B.S. comparso in causa per mandato a margine del ricorso a mezzo dell’avv. F. B. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Verona,

CONTRO

TRENITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore comparsa in causa per mandato in calce alla copia notificata del ricorso a mezzo degli avv.ti M. C. e L. B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. A. S. in Verona,

OGGETTO: illecita interposizione di manodopera-accertamento rapporto lavoro subordinato

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 18.2.2015
CONCLUSIONI DI PARTI RICORRENTI:

Accertarsi e dichiararsi per i motivi e le causali di cui in ricorso la sussistenza di un rapporto di natura subordinata tra il ricorrente D.B.S. e Trenitalia spa a far data dal 1.1.02 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta di giustizia; conseguentemente, condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a disporre tale inquadramento secondo la data precitata, in relazione ad una collocazione nel profilo di manovratore, Area II, secondo la disciplina del CCNL di settore 1990-1992 o nella diversa qualifica ritenuta di giustizia, parametrata al CCNL al tempo vigente; spese, diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. dichiarando di averli integralmente anticipati; sentenza provvisoriamente esecutiva.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via pregiudiziale
Respingersi le domande tutte del ricorrente in quanto prescritte per i motivi di cui in atti.
Nel merito
Respingersi le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Motivi della decisione

Ritenuto che dalle testimonianze assunte è emerso in maniera univoca che il ricorrente era addetto a mansioni di deviatore e che la sua prestazione era inserita nell’organizzazione dell’impresa appaltante; ritenuto infatti che il ricorrente non era adibito ad un servizio autonomo affidato alla appaltatrice ed organizzato da quest’ultima con propri mezzi e personale;

ritenuto che il ricorrente era invece addetto a mansioni che erano inserite nella organizzazione produttiva della convenuta, gestita in via esclusiva e con proprio personale da parte di Trenitalia s.p.a.;

ritenuto che, come confermato dai testimoni sentiti nell’istruttoria, le mansioni del ricorrente comportavano il suo assoggettamento, sotto il profilo operativo e funzionale, agli ordini ed alle direttive del personale di Trenitalia;

ritenuto che la società appaltatrice conservava nei confronti del ricorrente esclusivamente il potere direttivo limitatamente all’assegnazione ai turni, programmazione delle ferie e, in generale, alla gestione del rapporto di lavoro sotto il profilo amministrativo e contabile;

ritenuto che, come ha stabilito la Corte di Cassazione, tale circostanza non è idonea ad escludere la fornitura illecita di manodopera vietata dalla legge 1369/60: “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369), in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Tale divieto si applica anche agli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all’entrata in vigore della l. 17 maggio 1985 n. 210, senza incontrare limiti nella disciplina dettata dall’art. 2, comma 1, lett. i (speciale e posteriore rispetto all’art. 1 l. n. 1369 del 1960), la quale, pur conferendo ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell’organizzazione delle Ferrovie ed alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale, non ha, tuttavia, inteso consentire all’Ente Ferrovie dello Stato più di quanto non fosse consentito all’imprenditore privato in tema di appalti di mano d’opera” (Cass. 3681/2010) ritenuto pertanto che le domande di parte ricorrente devono essere accolte e il ricorrente, in applicazione dell’art. 1 u.c. della legge 1369/60, applicabile “ratione temporis”, deve considerarsi a tutti gli effetti lavoratore dipendente di Trenitalia s.p.a. con la decorrenza indicata in ricorso e con diritto all’inquadramento nell’area II profilo di manovratore. Ritenuto che a tale inquadramento non osta il fatto che il ricorrente ha seguito soltanto un breve corso di qualificazione professionale, il quale conferiva abilitazioni più ridotte rispetto a quelle in possesso del personale ferroviario inquadrato nel profilo di manovratore;

ritenuto infatti che il ricorrente svolgeva con le medesime modalità le mansioni esercitate normalmente dai manovratori dipendenti di Ferrovie dello Stato e ciò è sufficiente per riconoscere loro il medesimo inquadramento;

ritenuto che la società convenuta Trenitalia deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, come liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente

pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1) dichiara che il ricorrente deve considerarsi lavoratore dipendente della società Trenitalia s.p.a., con diritto all’inquadramento nell’area II profilo di manovratore CCNL di settore a decorrere dal 1.1.2002;

2) condanna la società convenuta a disporre tale inquadramento a decorrere dal 1.1.2002;

3) condanna la parte convenuta Trenitalia a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.000 per diritti ed onorari oltre Iva Cpa e rimb.forf. con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente

Verona, 18.2.2015

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

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