Diritto medico

La responsabilità medica: ripartizione dell'onere della prova e consenso informato.

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Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5590 del 20.03.2015

Con la decisione in commento, la Suprema Corte sancisce diversi principi di diritto in materia di responsabilità medica ed onere della prova.
Viene nuovamente ribadito che la natura facile o difficile della prestazione non incide sulla ripartizione dell’onere probatorio ma rileva solo sul piano del grado di colpa del professionista. (sul punto cfr. Cass. Civ. n. 22222/2014)
Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, nello specifico, la Corte precisa che «In tema di responsabilità civile nell’attività medico chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contratto sociale) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per l’effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’adone o l’omissione dei sanitaria, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell’obbligato – sia esso sanitario o struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile..».
Sotto ulteriore profilo, la Suprema Corte analizza la problematica relativa all’eventuale peggioramento delle condizioni del paziente in seguito all’intervento chirurgico, precisando che, in tale circostanza, il paziente danneggiato deve provare esclusivamente «di essersi sottoposto all’intervento presso la struttura e di aver riportato, a causa dell’intervento, un obiettivo peggioramento delle proprio condizioni fisiche che si trovi in rapporto di causalità con l’intervento stesso. Spetta invece al medico o alla struttura sanitaria dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell’intervento ma anche che l’obiettivo aggravamento sia dovuto a una causa individuata non imputabile alla struttura». (Cfr. sul punto, Cass. Civ. 8826/2007; Cass. Civ. n. 24791/2008; Cass. Civ. n. 20904/2013)
Peraltro, sul punto, viene nuovamente ribadito il principio secondo cui, qualora rimanga incerta la causa dell’esito infausto, la situazione processuale di sostanziale incertezza circa l’assenza di colpa del medico, e circa le cause dell’aggravamento, non può essere fatta ricadere sul paziente ma ricade sul sanitario o sulla struttura, che non riesce a liberarsi della sua responsabilità.
Da ultimo, in riferimento alla validità del consenso informato, la Corte precisa che è necessario che il sanitario fornisca al paziente in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare, mettendo il paziente nelle condizioni di assentire al trattamento sanitario nella piena consapevolezza dei rischi prevedibili, delle probabilità di successo e dei possibili esiti anomali al limite del fortuito.

Di Francesco Cerotto, Avvocato del Foro di Perugia e Grafologo Giudiziario

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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