Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 30/2017 del 09.01.2017 (Dott. C. Dal Martello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:
G. C.
con il patrocinio dell’€™avv. T. C., con domicilio eletto in LEGNAGO (VR), presso l’€™avv. T. F.

ATTORE/I

contro

G. C.
M. C. C. ,
entrambi con il patrocinio dell’€™avv. B. L., con domicilio eletto presso il suo studio in CEREA (VR)

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’€™udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2016, cui si rinvia per relationem.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’€™art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare ‘€œconcisamente’€ la sentenza secondo i dettami di cui all’€™art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – ‘€œrilevanti ai fini della decisione’€ concretamente adottata1;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come ‘€œomesse’€
(per l’€™effetto dell’€™error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta, da intendersi qui richiamate per relationem;
Rilevato che non è in contestazione il diritto di procedere allo scioglimento della comunione ex art 1111 c.c.;
Considerato che il presente giudizio, di natura anche divisionale, va definito mediante sentenza, stante l’€™impossibilità di approvazione mediante ordinanza del progetto divisionale depositato sub 2 dal giudice ex art. 789 c.p.c., viste le contestazioni formulate all’€™udienza 10 marzo/10 giugno 2016 e nelle osservazioni autorizzate;
rilevato che la proposta conciliativa formulata dal giudice non è stata accettata da parte convenuta; richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie, nonché della CTU a firma del geom. C. C., depositata in via telematica il 19.03.2013, ritenuta condivisibile in quanto frutto di sopralluoghi ed attento esame documentale, nonché frutto di argomentazioni logiche prive di vizi;
La conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.
Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145
OSSERVA
1) Quote spettanti ai condividenti Preliminarmente si richiama integralmente il contenuto della CTU laddove descrive, anche da un punto di vista catastale, i lotti oggetto della domanda divisionale, alle pagine da 12 a 28 incluse, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem. Parimenti si condivide la stima operata dal CTU dell’€™intero compendio dividendo, tenendo conto anche gli aspetti relativi alla regolarità /irregolarità urbanistico-edilizia di taluni immobili dividendi.
Quanto all’€™accertamento delle quote spettanti ai singoli condividenti in relazione ai vari cespiti non vi sono contestazioni rispetto a quelle indicate da pare attrice in atto di citazione (da ritenersi qui richiamato nella sintesi delle domande di cui a pag. 2) – non specificamente contestate da parte convenuta – e confermate anche nell’€™elaborato del CTU, di fatto sintetizzabili nel 50% in favore di parte attrice e nel 50% in favore di parte convenuta (salve le precisazioni in ordine alla singole quote spettanti, rispettivamente, a G. ed a M. C. C., i quali, però, non hanno formulato ulteriore specifica domanda di divisione tra loro).
2) Divisibilità del compendio – Assegnazione dei singoli beni
Come condivisibilmente rilevato dal CTU (pag. 36 ss. della relazione) i beni sono pressoché tutti divisibili ‘€œin natura’€, fatta eccezione per il laboratorio artigianale, che, a suo giudizio, non appare comodamente divisibile, sia per gli interventi di natura edilizia ed impiantistica necessari, sia per le conseguenze pregiudizievoli alla funzionalità del laboratorio ed al valore economico dello stesso.
Ciò non osta, tuttavia, alla configurabilità di una ipotesi di divisione fisica e conseguente attribuzione a diverso soggetto condividente di una porzione autonoma e di minori dimensioni del laboratorio medesimo, così come indicato nella proposta divisionale n. 2 (pag. 40, e correlata tavola illustrativa), sia pure con la necessità di effettuare interventi divisionali interni e del mantenimento di una potenziale situazione di promiscuità in relazione a detto bene.
Ȉ opportuno anticipare sin d’€™ora che non si ritiene di fare ricorso al criterio dell’€™estrazione a sorte ai fini della concreta e specifica attribuzione dei beni, ex art. 729 c.c., sebbene le quote attribuende siano uguali (i convenuti agiscono congiuntamente per la quota indivisa del 50%, uguale a quella di parte attrice), criterio derogabile, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 3461/20132), allorché sussistano esigenze oggettive (ad esempio pregresso utilizzo dei beni in capo ad alcuno dei condividenti) che ne giustifichino la deroga.
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità , la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell’interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l’appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l’attribuzione).
Si ribadisce in questa sede che l’€™ipotesi divisionale migliore appare essere quella di cui alla ‘€œproposta divisionale n. 2’€, già oggetto di deposito da parte del giudice, malgrado gli interventi segnalati dal CTU e le osservazioni critiche di parte convenuta. Ciò è a dirsi, pur tenendo in conto la necessità di operare alcuni interventi per rendere indipendente la minor porzione di laboratorio di mq. 152 ed a regolarizzare la situazione anche dal punto di vista edilizio/urbanistico, oltreché igienico, visto che tale progetto non comporta la corresponsione di alcun conguaglio in denaro.
Parte convenuta ha infatti inequivocabilmente espresso l’€™indisponibilità a versare alcunché a titolo di conguaglio a controparte nel caso di assegnazione a sé (ipotesi che, peraltro, la stessa propugna, visto che vi si svolge la propria attività professionale, vedasi verbale udienza 8 ottobre 2015) del laboratorio artigianale di Cerea, via , con area di pertinenza, per la quale il CTU indica un conguaglio pari ad euro 90.814,00 (al massimo parte convenuta si dice disponibile a sostenere integralmente le spese per gli interventi indicati dal CTU, stimate in circa euro 32.000,00 oltre accessori).
A questo punto la proposta divisionale sub 2 si rivela essere la maggiormente praticabile, senza dover sacrificare le legittime aspettative di chi non sarebbe assegnatario dell’€™intero laboratorio artigianale di vedersi ristorato della differenza di valore in una somma di denaro, peraltro non di modesta entità , consentendo comunque a parte convenuta di continuare ad utilizzare l’€™area maggiore dell’€™immobile per la propria attività . A fronte di ciò le osservazioni critiche di parte convenuta, relative alla diminuzione di valore del laboratorio se suddiviso in due porzioni, ed al permanere di situazioni di promiscuità tra i condividenti, paiono recessive.
Venendo, quindi, alla concreta assegnazione dei beni, rispettivamente a parte attrice ed a parte convenuta, posto, come già si anticipava, che si ritiene corretto derogare al criterio dell’€™estrazione a sorte, visto che, come emerso dall’€™istruttoria e non contestato, parte attrice ha di fatto dismesso da tempo la propria partecipazione nella ‘€œVetreria C.’€ e si dedica, invece, alla coltivazione dei terreni (senza che a ciò rilevi la qualifica o meno di coltivatore diretto) ed occupa con la famiglia l’€™unità immobiliare inclusa nell’€™assegnazione al ‘€œsoggetto B’€ (proposta divisionale 2), e, di contro, che parte convenuta è ancora titolare della suddetta attività artigianale, appare corretto procedere alla divisione secondo il progetto divisionale sub 2, già depositato in corso di giudizio, di cui a pag. 40 della CTU e  relativo elaborato grafico, come segue:
– Assegnazione a parte attrice (C. G.) della cosiddetta ‘€œAssegnazione soggetto B’€ (la dicitura ‘€œprogetto B’€ è da ritenersi mero refuso del CTU), sì che allo stesso vanno attribuiti:
– porzione di laboratorio MQ 152,00 – Valore € 45.600,00
– Porzione di bifamiliare compreso area cortiva di pertinenza – Valore € 210.000,00
– Magazzino Agricolo sito in Casaleone (Vr) – Valore € 102.074,00
– Terreno agricolo in Cerea (Vr) – Valore € 42.040,00
– Terreno agricolo in Ostiglia ( Mn) – Valore € 105.072,00
– Per un valore complessivo pari ad euro € 505.000,00
– Assegnazione a parte convenuta (con quote indivise tra G. C. e M. C. C.) della cosiddetta ‘€œassegnazione soggetto A’€, sì che agli stessi vanno attribuiti:
– Porzione di laboratorio MQ 983,00 – Valore € 294.900,00
– Porzione abitazione bifamiliare compresa area di pertinenza – Valore € 210.000,00
– Per un valore complessivo pari ad euro € 505.000,00
Beni meglio descritti ed individuati anche catastalmente nella CTU, in particolare nell’€™allegato elaborato grafico della seconda proposta divisionale, da intendersi parte integrante ed essenziale della presente sentenza, e con l’€™avvertenza che la creazione delle due porzioni autonome del laboratorio artigianale va effettuata secondo le indicazioni fornite dal CTU.
3) Spese di lite
In linea generale, laddove non vi siano contestazioni infondate circa il diritto ad ottenere la pronuncia di scioglimento della comunione, non è ravvisabile tra le parti una soccombenza vera e propria, né siano ravvisabili veri e propri comportamenti defatigatori ed ostativi alla definizione del giudizio, le stesse sono tenute a concorrere alle spese divisionali – di fatto sostenute nell’€™interesse di tutti i condividenti – ed a quelle in senso stretto legali in proporzione alle rispettive quote.
Nel caso di specie, seppure parte convenuta non abbia ostacolato l’€™accoglimento della domanda dichiarativa della scioglimento della comunione, ha poi posto in essere nel corso del giudizio condotte che si sono rivelate causa di un ingiustificato allungamento dei tempi processuali ed a tardare, quindi, le operazioni di materiale divisione, con particolare riguardo a richieste di rinvio tese a proporre soluzioni transattive (o a verificare la fattibilità di quelle prospettate dal giudice) che potessero ovviare alla mancanza di liquidità in capo alla convenuta in ordine al versamento del conguaglio di cui alla proposta divisionale sub 1 (proposta che avrebbe consentito ai convenuti di vedere interamente assegnato a sé il laboratorio artigianale, conferendo in compensazione a parte attrice – che si era detta interessata – porzioni di terreno di loro proprietà ), senza poi avere dimostrato di avere fattivamente coltivato tali ipotesi. Si ritiene, quindi, sussistano le condizioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti e per condannare parte convenuta al rimborso del residuo in favore di parte attrice, così come determinato in dispositivo.
Parte attrice ha inoltre documentato le spese sostenute nell’€™interesse dell’€™intero giudizio divisionale, come da nota dimessa all’€™udienza 13 settembre 2016, per un importo complessivo pari ad euro 4.256,88, che va posto per metà a carico di parte convenuta, tenuta, quindi, a rifondere l’€™attore della somma di euro 2.218,44. Le contestazioni operate sul punto da parte convenuta nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata il 19 luglio 2013, non paiono congrue, in quanto trattasi di mera esplicitazione e precisazione della domanda attorea già tempestivamente formulata di regolamentazione delle spese di lite, sulla cui regolamentazione, peraltro, il giudice è tenuto comunque a pronunciarsi d’€™ufficio. Si evidenzia, inoltre, come invero la trascrizione della domanda giudiziale di divisione debba considerarsi effettuata non nel solo interesse di chi vi procedere, bensì nell’€™interesse della procedura medesima, considerato il rischio – in caso di mancata trascrizione – di una sentenza inutiliter data nei confronti dei terzi.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste per il 50% a carico di ciascuna delle parti (l’€™attore G. C. da un lato ed i convenuti G. e M. C. C. dall’€™altro), ferma restando la solidarietà esterna nei confronti del CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Dichiara lo scioglimento della comunione tra i condividenti G. C. (per la quota del 50% del tutto) e G. e M. C. C. (per la quota indivisa tra loro del residuo 50%) del complessivo compendio immobiliare meglio descritto ed identificato in atti e, in particolare, nella CTU a firma del geom. M. C., nelle pagine da 12 a 28 incluse, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem;
– Dispone la divisione dei beni oggetto del compendio e, per l’€™effetto, o ASSEGNA a parte attrice (C. G.) la cosiddetta ‘€œAssegnazione soggetto B’€ (la dicitura ‘€œprogetto B’€ è da ritenersi mero refuso del CTU), sì che allo stesso vanno attribuiti:
– porzione di laboratorio MQ 152,00 – Valore € 45.600,00
– Porzione di bifamiliare compreso area cortiva di pertinenza – Valore € 210.000,00
– Magazzino Agricolo sito in Casaleone (Vr) – Valore € 102.074,00
– Terreno agricolo in Cerea (Vr) – Valore € 42.040,00
– Terreno agricolo in Ostiglia ( Mn) – Valore € 105.072,00
– Per un valore complessivo pari ad euro € 505.000,00
o ASSEGNA a parte convenuta (con quote indivise tra G. C. e M. C. C.) la cosiddetta ‘€œassegnazione soggetto A’€, sì che agli stessi vanno attribuiti:
– Porzione di laboratorio MQ 983,00 – Valore € 294.900,00
– Porzione abitazione bifamiliare compresa area di pertinenza – Valore € 210.000,00
– Per un valore complessivo pari ad euro € 505.000,00
Beni meglio descritti ed individuati anche catastalmente nella CTU, in particolare nell’€™allegato elaborato grafico della seconda proposta divisionale, da intendersi parte integrante ed essenziale della presente sentenza, e con l’€™avvertenza che la creazione delle due porzioni autonome del laboratorio artigianale va effettuata secondo le indicazioni fornite dal CTU.
– Operata la compensazione parziale delle spese di lite, condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese legali residue, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta;
– Pone per il 50% a carico di parte attrice e di parte convenuta le spese sostenute nell’€™interesse comune dei condividenti da parte attrice (accertante nell’€™importo complessivo pari ad euro 4.256,88), sì che parte convenuta va condannata a rifondere all’€™attore della somma di euro 2.218,44;
– Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, per il 50% a carico di ciascuna delle parti (l’€™attore G. C. da un lato ed i convenuti G. e M. C. C. dall’€™altro), ferma restando la solidarietà esterna nei confronti del CTU.
Verona, 2 gennaio 2017
Il Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello

VUOI CONSULTARE TUTTE LE SENTENZE
DEL TUO TRIBUNALE?

logo-grande

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button