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Lo spamming è sempre reato?

Corte di Cassazione, sentenza n. 41604/2019, Sezione Terza Penale, Presidente Andreazza Gastone, Relatore Zunica Fabio

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 41604/2019), bisogna esaminare il singolo caso. La normativa di riferimento è il Dlgs 101/2018, ovvero l’adeguamento della normativa nazionali al regolamento UE 679/2016 in tema di protezione e trattamento dei dati personali (GDPR).

Se il mittente della mail indesiderata ricava un profitto arrecando danno al destinatario, il reato scatta. Elemento distintivo della fattispecie penale, infatti, è proprio il fine dell’invio.

Il trattamento dei dati, invece, merita un esame più attento. Il danno per il destinatario, infatti, può non essere economico, ma portare alla cosiderazione di questi fattori:

  • invasione dello spazio informatico: dipende dal numero di mail ricevute. Se questo viene ritenuto troppo basso – nella sentenza di parla di tre o quattro invii – non si può fare nulla;
  • espressione del dissenso: in questo caso il reato scatta quando il mittente ignora il dissenso da parte del destinatario. L’obbligo, per il mittente, è quello di cancellare i dati dalle liste di invio. Per altro, per rientrare in ambito penale, tutti i destinatari delle liste devono aver espresso il proprio dissenso;

Provi fastidio nel dover cancellare la mail indesiderate? Pazienza, tale “danno”, preso singolarmente, non configura reato.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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