Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 165/2015 del 4.6.2015 (Dott. Fontana)

Appalto: altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669 cc)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione II civile

Il G.U. Dott. FRANCESCO FONTANA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APPALTO ALTRE IPOTESI
nella causa civile promossa con Ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 14.02.2013

DA

CONDOMINIO “RESIDENCE POMPEI”, in persona dell’amministratore pro tempore, con sede in Povegliano Veronese
e – Omissis –
tutti elettivamente domiciliati in Verona presso lo studio dell’Avv.to M. A. C. che li rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso.

ATTORI

CONTRO

F.LLI V. di V. R. e G. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Povegliano Veronese (VR); V. R.,

V. G.; tutti elettivamente domiciliati in Villafranca di Verona (VR) presso lo studio dell’Avv.to G. M. che li rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta:

CONVENUTI

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE:
Accertate le premesse e respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione, accertata ed, ove occorra, dichiarata la responsabilità dei resistenti tutti relativamente ai fatti oggetto di causa, per le ragioni esposte in narrativa e, inoltre, per l’espresso riconoscimento effettuato dai resistenti (cfr. ali. 3 – 4), ed alla luce dell’accertamento svolto ex artt. 696 e 696b/s c.p.c. nell’ambito del giudizio iscritto al n. 10621/11 R.G.,

In via principale di merito
– condannare la F.lli V. di V. R. e G. S.n.c. e, con essa in via solidale ovvero individuale, i suoi soci amministratori illimitatamente responsabili Signori V. R. e V. G., al pagamento a favore dei ricorrenti dell’importo di € 149.363,65, oltre iva;
In via subordinata di merito
– condannare la F.lli V. di V. R. e G. S.n.c. e, con essa in via solidale ovvero individuale, i suoi soci amministratori illimitatamente responsabili Signori V. R. e V. G., al pagamento a favore dei ricorrenti dell’importo di € 137.689,39, oltre iva;
In ogni caso
– in ogni caso condannare la F.lli V. di V. R. e G. S.n.c. e, con essa in via solidale ovvero individuale, i suoi soci amministratori illimitatamente responsabili Signori V. R. e V. G., al pagamento a favore dei ricorrenti dell’importo di € 6.200,79 liquidato dal Tribunale di Verona con provvedimento del 28.12.2012 a favore del C.T.U. Ing. Baffa all’esito del giudizio svoltosi ex artt. 696 e 696bis c.p.c. ed iscritto al n. 10621/11 RG;
– con vittoria di spese e compenso (ovvero diritti ed onorari) ex D.M. 55/2014 sia per il giudizio di istruzione preventiva iscritto al n. 10621/11 R.G. sia per il presente procedimento.

PARTE CONVENUTA:
In via preliminare:
1) Accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso avanzato per prescrizione del termine, così come esposto nella propria comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c.
2) Accertarsi e dichiarasi l’inammissibilità del ricorso ex adverso avanzato per tutti i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., e relativi all’insussistenza dei presupposti necessari ex lege, nonché per l’inammissibilità delle conclusioni formulate
Nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglibilità delle domande avanzate in via preliminare, rigettarsi tutto quanto ex adverso formulato e richiesto perché domande e deduzioni tutte infondate in fatto e in diritto.

IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede nomina di C.T.U. al fine di accertare gli asseriti vizi, accertare le responsabilità, determinare le cause e le eventuali risoluzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata merita accoglimento.

Come accertato dal CTU nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo sussistono i vizi lamentati da parte attrice.

La società convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma esposta dal CTU come necessaria alla eliminazione dei vizi rilevati (€ 149.363,65).

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

A) condanna i convenuti – in via tra loro solidale – al pagamento in favore degli attori della somma di € 149.363,65 oltre interessi dal dovuto al saldo,

B) condanna i convenuti – in via parimenti solidale – alla refusione delle spese di causa, liquidate in € 3.000,00 (di cui € 150,00 per spese) oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.

Verona, 7 marzo 2015

Il Giudice

Dott. F. Fontana

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